Nuovo saggio di interesse per il software Contratti di locazione

 L’ultima versione del software Contratti di locazione, il prodotto informatico che consente appunto di predisporre i contratti di locazione ed effettuare i pagamenti successivi alla registrazione, si è resa necessaria per tenere conto del nuovo saggio legale di interesse fissato da un decreto ministeriale dello scorso mese di dicembre; per la precisione, il tasso è stato fissato all’1% a partire dal 1° gennaio 2010, insieme all’introduzione dei codici degli uffici territoriali delle varie direzioni provinciali. L’applicazione in questione è composta sostanzialmente da due parti, una per la registrazione in via telematica dei contratti di locazione e un’altra per i pagamenti che devono essere versati nei momenti successivi alla registrazione. La registrazione telematica consente di compilare i contratti di locazione e di affitto dei beni immobili e delle denunce cumulative dei contratti di affitto dei fondi rustici; inoltre, è anche possibile pagare le imposte che si riferiscono alla prima registrazione.

 

Cultura: le erogazioni liberali vanno comunicate entro il 31 gennaio

 C’è dunque tempo fino alla fine di questo mese per provvedere all’invio dei dati da parte di quelle imprese che hanno effettuato delle erogazioni liberali in cultura nel 2009: in particolare, si dovranno comunicare al ministero per i Beni e le Attività culturali, attraverso la modalità telematica, l’importo totale di tali donazioni, oltre alle informazioni anagrafiche del contribuente (compresi ovviamente anche i dati fiscali) e i relativi beneficiari. Quali sono i destinatari specifici di queste erogazioni? Anzitutto, queste ultime sono deducibili dal reddito dell’impresa secondo quanto disposto dal Tuir, e inoltre sono destinate allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici, alle fondazioni e associazioni, vale a dire tutti quegli enti che svolgono la propria attività nel settore dello spettacolo e dei beni culturali.

 

Irap 2010: aggiornata la bozza per la dichiarazione

 L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web la seconda bozza relativa al modello Irap 2010: le modifiche più importanti, in questo caso, sono quelle che hanno riguardato i quadri IP, IC e IR. Ma esaminiamo questa bozza nel dettaglio: anzitutto, in relazione al quadro IP (società di persone) fa il suo debutto il rigo IP71, denominato “rendimento presunto del 3% degli aumenti di capitale”. Questo specifico rigo provvede a ospitare il bonus ricapitalizzazioni, vale a dire quella agevolazione fiscale che è stata prevista dal cosiddetto “decreto anticrisi”. Sostanzialmente, tale norme prevede l’esclusione dall’imposizione fiscale (Irap e Irpef) del 3% degli aumenti di capitale, per una somma che va fino a un totale di 500.000 euro: si tratta di un importante beneficio, il quale viene riconosciuto per il periodo d’imposta in cui l’aumento di capitale viene perfezionato e per i quattro successivi.

 

Intesa tra Ue e Vaticano sulla nuova Convenzione monetaria

 Con l’inizio del nuovo anno è entrato in vigore anche un importante accordo dal punto fiscale che ha visto coinvolti l’Unione Europea e la Città del Vaticano per la stipula della nuova Convenzione monetaria: si tratta di un’intesa che era già stata approvata sul finire del 2009 e che provvede a sostituire il precedente testo che risaliva al 2000 e che aveva introdotto l’euro come valuta ufficiale dello Stato pontificio. Quali sono i contenuti esatti di questa convenzione? Anzitutto, spicca subito, tra le novità principali, l’innalzamento fino alla soglia dei 2.300.000 euro del valore nominale di massa monetaria che lo Stato in cui risiede il Papa potrà coniare; in effetti, il passato valore era addirittura la metà di quello attuale (1.074.000 euro). Un’altra importante novità consiste nella destinazione a circolazione di almeno il 51% della moneta vaticana, visto che in precedenza essa era utilizzata soprattutto a fini di collezionismo. Inoltre, verrà anche istituito un apposito Comitato misto, che avrà il compito di verificare l’esatta applicazione dell’accordo monetario.

 

Ancora cinque giorni per i contributi Inps 2009 per i domestici

 Mancano ancora pochi giorni per poter versare i contributi previdenziali agli addetti all’assistenza personale e della famiglia, quei soggetti più comunemente conosciuti come “domestici”: c’è infatti tempo fino all’11 gennaio, per i datori di lavoro, per il versamento della quota relativa al quarto trimestre del 2009 (vale a dire il periodo che va da ottobre a dicembre scorsi). Come è noto, tali contributi devono essere pagati ogni tre mesi, andando ad aggiungere alle ore in cui si è effettivamente lavorato anche quelle che sono state pagate per i giorni di assenza temporanea dal lavoro, per motivi legati a malattia, ferie, festività e congedi vari. Il versamento va effettuato tramite un apposito bollettino di conto corrente postale che l’Inps ha provveduto a inviare al domicilio fiscale dello stesso datore: il bollettino viene consegnato già compilato con le informazioni che sono state comunicate in precedenza all’Istituto.

 

Bonus energia: scattato l’invio dei dati per lavori pluriennali

 Ha preso il via, a partire da ieri, la comunicazione obbligatoria dei dati fiscali relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il normale periodo d’imposta: è dunque possibile provvedere alla trasmissione dei dati riguardanti i lavori, i quali danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 55%, avviati nello scorso anno e che non sono stati portati a termine entro la data del 31 dicembre 2009. L’adempimento in questione è previsto, per essere più precisi, nell’articolo 29 del Decreto legge 185 del 2008 (il cosiddetto “decreto anticrisi”) e consente il monitoraggio costante dell’onere a carico del bilancio dell’Erario che deriva dall’agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; inoltre, la comunicazione è relativa anche agli interventi sugli involucri degli edifici, all’installazione dei pannelli solari e alla sostituzione degli impianti che provvedono alla climatizzazione invernale.

 

Bulgaria: Iva al 20% per le attività professionali

 La Bulgaria ha dunque deciso di introdurre nella propria legge finanziaria per il 2010 una norma specifica per l’assoggettamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto anche nei confronti delle attività professionali: in effetti, fino a questo momento, proprio tali attività erano escluse dalla tassa. Per essere più precisi, bisogna dire che potrà rientrare nell’ambito dell’operatività dell’Iva anche l’attività di difesa legale. Quali sono le motivazioni che hanno spinto il Parlamento di Sofia ad adottare una simile misura fiscale? Anzitutto, era necessario adempiere agli obblighi comunitari assunti verso la Commissione Europea; ciò nonostante, l’applicazione dell’Iva al 20% in queste specifiche attività ha provocato alcune prese di posizione. Il sindacato forense bulgaro, in particolare, ha lamentato una ricaduta negativa sui consumatori finali, i quali dovranno sostenere un aumento delle tariffe che verranno praticate dagli avvocati.

 

Fisco e disabili: la guida aggiornata è online

 È disponibile da alcuni giorni, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”: si tratta di un’importante pubblicazione, la quale fa parte della collana bimestrale “l’agenzia informa”, che contiene tutte le principali novità relative alle agevolazioni del Fisco che sono previste per questa specifica categoria di contribuenti (i portatori di disabilità e coloro che provvedono alla loro assistenza). L’opuscolo in questione è composto da sette capitoli e spiega nei minimi dettagli e con la massima chiarezza possibile quelle che sono le situazioni in cui è possibile beneficiare delle agevolazioni offerte dalla disciplina fiscale per quel che concerne tale categoria di cittadini. Tra l’altro, alcuni capitoli sono dedicati proprio ai servizi che la stessa Agenzia offre ai disabili per agevolarli nell’assolvimento degli adempimenti tributari. Di quali agevolazioni si tratta? Il primo capitolo della guida elenca, in particolare, le detrazioni Irpef per i figli a carico che sono portatori di handicap, la riduzione dell’Iva per acquistare veicoli e mezzi di sussidio e gli sconti fiscali per le spese di abbattimento delle barriere architettoniche. Il settore auto merita poi un cenno a parte: in effetti, il regime fiscale in questo caso coinvolge non solo i contribuenti disabili, ma anche gli assistenti e le imprese venditrici.

 

Bolzano accoglie il nuovo ufficio del Garante del Contribuente

 Risale ormai allo scorso 28 dicembre l’insediamento ufficiale, presso la sede della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano, del nuovo Ufficio del Garante del contribuente: per essere più precisi, quest’ultimo è composto dal presidente, Manfred Klammer, e da altri due componenti, Beniamino Genovese e Fortunato Verginer. Si tratta di un’importante istituzione, visto che si occupa principalmente di andare a vigilare sulla correttezza delle procedure del fisco. I componenti citati in precedenza sono subentrati a Felix Martinolli, Michele Scarantino e Margaret Brugger, i quali hanno ricoperto questo stesso incarico dal 7 settembre 2001. L’Ufficio del Garante del contribuente è espressamente previsto dall’articolo 13 della legge 212 del 2000, vale a dire il cosiddetto “Statuto del contribuente” (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”), istituito in tutte le regioni d’Italia.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le ultime regole sull’Iva

 È stato dato il via libera definitivo alla tassazione sull’Iva in relazione al paese di stabilimento dell’ente. In effetti, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare la circolare 58/E, documento che chiarisce molti dei punti relativi alle nuove regole per l’individuazione del luogo di tassazione di quelle prestazioni di servizi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Per essere più precisi, questa circolare ha fornito delle importanti indicazioni per quel che riguarda le disposizioni che sono contenute nella cosiddetta “direttiva Servizi” (vale a dire la direttiva comunitaria 8 del 2008, “modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi “), con un particolare riferimento alla rilevanza del territorio in cui viene a essere svolta l’operazione. Oggi è proprio il primo giorno in cui queste specifiche novità entrano in vigore, così come è stato stabilito dalla stessa Unione Europea. Bisogna anche sottolineare la tempistica non casuale con cui questo documento delle Entrate è stato pubblicato; infatti, l’introduzione di quest’ultimo è giunto esattamente alla vigilia dell’applicazione del nuovo regime di tassazione, in modo tale da fornire le istruzioni più adeguate, in termini operativi, sulle norme comunitarie che devono essere considerate applicabili in maniera diretta.

 

Australia: l’Apa Program illustra i risultati 2008-2009

 Risale allo scorso mese di agosto la pubblicazione, da parte dell’Australian Taxation Office, del report “Advance pricing arrangement program 2008-2009 update”: si tratta di un importante documento, il quale contiene una visione di insieme relativa al programma Apa. Secondo l’Agenzia delle Entrate australiana, i vantaggi che potrebbe conseguire un contribuente nel richiedere un Apa sarebbero abbastanza evidenti; anzitutto, si troverebbe una valida soluzione alle situazioni in cui non esiste una realistica alternativa per evitare la doppia tassazione ed assicurare che tutti i profitti vengano correttamente attribuiti e tassati. Inoltre, come prosegue il rapporto sopracitato, verrebbe assegnata una maggiore certezza ai contribuenti in relazione alle previsioni sul trattamento fiscale delle transazioni internazionali. Un ulteriore vantaggio, poi, è quello che mette i “taxpayer” in una situazione più agevole circa la previsione dei costi e delle spese, incluse le disponibilità tributarie.

 

Disastro di Viareggio: rinviate le scadenze fiscali per i sopravvissuti

 Sono passati ormai sei mesi dall’immane sciagura ferroviaria che ha sconvolto Viareggio: anche l’amministrazione finanziaria ha deciso di scendere in campo per offrire il proprio sostegno a quei cittadini che hanno subito gravi danni dall’evento dello scorso mese di giugno. L’ordinanza 3834 del presidente del Consiglio dei ministri contiene infatti tutte quelle disposizioni che sono state poste in essere per far fronte a questa situazione di emergenza ed è stata pubblicata proprio due giorni fa in Gazzetta Ufficiale. Cosa è contenuto in questo importante documento? Si tratta della sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali in favore di tutti quegli abitanti, esercenti e loro dipendenti che sono stati colpiti in maniera grave dall’incidente: è previsto, infatti, che i contratti di surroga e di cessione del credito, stipulati tra il commissario delegato e coloro che usufruiscono dei contributi e dei rimborsi della precedente ordinanza, vengano esentati dalle imposte di bollo e da quelle di registro.

 

Approvato il modello ANR/3 per operatori Iva non residenti

 Attraverso la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, è stata finalmente approvata la versione novellata del modello ANR/3: si tratta, per la precisione, di un documento fiscale che dovrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2010 e che sarà destinato alle dichiarazioni per l’identificazione diretta, per la variazione dei dati e la cessazione di attività dei cittadini che non sono residenti, per i contribuenti che svolgono principalmente attività d’impresa, arte o professione e che hanno intenzione di effettuare nel nostro paese le operazioni che sono rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Quali sono le principali novità introdotte dal modello in questione? Anzitutto, bisogna sottolineare che le istruzioni per la compilazione del documento fiscale sono state sottoposte a una modifica, a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia (per la precisione si tratta della causa C-244/08), la quale ha espressamente vietato ai cittadini non residenti di avere una duplice posizione Iva all’interno del territorio dello Stato.

 

Bollo auto dal tabaccaio? 32 centesimi in più per l’operazione

 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che provvede a rimodulare il compenso per la riscossione del bollo auto: dal prossimo 1° aprile infatti, il bollo che verrà pagato presso le tabaccherie verrà a costare 32 centesimi di euro in più. Il testo normativo a cui si faceva riferimento prima è il Dpcm 186 del 2009, secondo il quale il compenso per ogni operazione relativa alla riscossione passa dal precedente importo di 3.000 lire (quindi 1,55 euro) a un euro e 87 centesimi. Si tratta di una importante novità, se si tiene conto del fatto che la vecchia cifra relativa al versamento era ancora stabilita in lire: essa era stata stabilita in seguito all’espressa autorizzazione a riscuotere le tasse automobilistiche anche da parte degli esercenti dei negozi di tabacchi ed era inoltre stazionaria da ben dodici anni.