La Corte di Cassazione, con una recente sentenza dello scorso 11 maggio (per la precisione si tratta della sentenza numero 10702) è intervenuta per disciplinare i casi in cui il ricorrente non adempia all’onere della comunicazione delle successive variazioni del suo indirizzo: tale evento infatti comporta l’impossibilità di effettuare la notifica da parte della commissione tributaria. La corte ha precisato che la notifica dell’atto presso la commissione viene consentita anche in questo caso, una volta terminati gli inutili tentativi di consegna e non comporta pertanto la violazione del principio di contraddittorio. La sentenza è nata dall’impugnazione di un avviso di accertamento, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate era entrata in contrasto con una società in accomandita semplice a cui erano state contestate indebite detrazioni dell’Iva dopo il riscontro da parte della Guardia di Finanza di fatturazioni riguardanti false operazioni commerciali. L’appello presentato dalla stessa Agenzia non era andato a buon fine dato che risultavano alcuni fatti particolari: anzitutto, il difensore domiciliatario non era più iscritto all’albo, lo stesso liquidatore era irreperibile e non risultava alcun esercizio di attività imprenditoriale presso la società.
A causa della crisi finanziaria ed economica, è probabile che quest’anno molti contribuenti, in particolar modo i liberi professionisti, i