Le somme che servono a liquidare nuovamente l’imposta sostitutiva relativa al maggior valore delle rimanenze finali (nel bilancio d’esercizio, si tratta del valore delle giacenze di magazzino una volta che è terminato il periodo amministrativo) hanno una rilevanza fiscale non irrilevante quando si parla del loro versamento: è proprio in quest’ottica che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, istituendo un apposito codice tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24. Si tratta, nello specifico, del codice 1831, il quale si riferisce proprio a questo pagamento, vale a dire, volendo essere più precisi, la riliquidazione dell’imposta per le rimanenze di industrie attive nel comparto petrolifero e, in particolare, i soggetti Ias (i principi contabili International Accounting Standards). I riferimenti normativi principali in questo caso si trovano nel decreto legislativo 241 del 1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”), il cui articolo 17 illustra nel dettaglio le modalità da applicare a questa fattispecie.
Grosse novità sono state annunciate in materia di lotta e di contrasto all’evasione fiscale nella Regione Toscana. L’On. Riccardo Nencini, Assessore regionale al Bilancio, ha infatti reso noto che è stata siglata con l’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, un’importante intesa che permetterà agli Enti locali aderenti di incassare il 50% delle
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