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Rimanenze finali: pronto il codice tributo per il maggior valore

Le somme che servono a liquidare nuovamente l’imposta sostitutiva relativa al maggior valore delle rimanenze finali (nel bilancio d’esercizio, si tratta del valore delle giacenze di magazzino una volta che è terminato il periodo amministrativo) hanno una rilevanza fiscale non irrilevante quando si parla del loro versamento: è proprio in quest’ottica che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, istituendo un apposito codice tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24. Si tratta, nello specifico, del codice 1831, il quale si riferisce proprio a questo pagamento, vale a dire, volendo essere più precisi, la riliquidazione dell’imposta per le rimanenze di industrie attive nel comparto petrolifero e, in particolare, i soggetti Ias (i principi contabili International Accounting Standards). I riferimenti normativi principali in questo caso si trovano nel decreto legislativo 241 del 1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”), il cui articolo 17 illustra nel dettaglio le modalità da applicare a questa fattispecie.

 

In base a questa legge, poi, la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare, nel corso della giornata di ieri, la risoluzione 49/E, relativa al codice tributo in questione. Quest’ultimo è stato denominato per l’appunto “Riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali”. Cosa occorre fare dunque in sede di dichiarazione? Il codice si trova nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”: i dati da inserire saranno l’anno di riferimento del pagamento, le informazioni sull’eventuale rateazione che può essere stata utilizzata (numero complessivo delle rate).

 

Comunque, occorre precisare che, oltre alla già citata soluzione del versamento in forma dilazionata, esiste ovviamente anche il consueto pagamento da completare in un’unica soluzione: se il contribuente dovesse usufruire di quest’ultima casistica, allora il consueto campo in cui apporre il codice tributo viene valorizzato dalla sigla “0101”.