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Pronti i primi codici tributo per lo scudo fiscale

Il tanto discusso provvedimento dello scudo fiscale comincia a prendere forma, grazie all’introduzione dei primi codici tributo da utilizzare in questo senso: tali codici devono essere utilizzati per effettuare il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta straordinaria, senza compensare con altri crediti. Come è noto, lo scudo consentirà agli intermediari di versare le imposte derivanti dall’emersione delle attività patrimoniali detenute al di fuori dell’Italia in violazione del monitoraggio fiscale (si tratta del decreto 78 del 2009, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”). I codici sono stati introdotti da uno specifico documento dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 257/E, pubblicata proprio nel corso della giornata di ieri; la risoluzione, tra l’altro, ha istituito anche il codice tributo relativo all’imposta sostitutiva sui redditi che derivano dalle attività soggette a rimpatrio.

 

Entrando nel dettaglio, di quali codici si tratta? Vi è anzitutto il codice 8107, relativo all’imposta straordinaria per le attività rimpatriate; il codice 8108 si riferisce invece all’imposta straordinaria per le attività regolarizzate. Essi vanno riportati nell’apposita sezione denominata “erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme che vengono indicate nella colonna “importi a debito versati”; molto importante è anche il campo “anno di riferimento”, perché in esso deve essere riportato l’anno preciso in cui viene effettuato il pagamento in questione. Come già specificato in precedenza, non è consentita alcuna compensazione. Ma c’è anche un altro codice da associare allo scudo: si tratta del 1827, il quale offre la possibilità di effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva su quei redditi che derivano da attività finanziarie rimpatriate oppure sottoposte a regolarizzazione.

 

Tali redditi possono beneficiare di una tassazione alternativa, con un’aliquota del 27%, al posto dell’ordinaria procedura. C’è infine da ricordare che la stessa risoluzione delle Entrate ha provveduto a sopprimere diversi codici tributo (1801, 1810, 8087, 8088 e 8089) che erano stati introdotti in occasione delle procedure precedenti allo scudo fiscale per l’emersione di tali attività.

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