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Scudo fiscale: attenzione ai termini per il versamento

 Entro il prossimo 28 febbraio 2010 è possibile versare l’imposta straordinaria relativa all’adesione allo scudo fiscale pagando un’aliquota al 6%; in merito, l’Agenzia delle Entrate, che ha reso noto d’aver pubblicato una circolare con le risposte agli operatori, ha fatto presente come quest’anno il 28 febbraio cada di domenica; ma ciò nonostante, contrariamente con quanto avviene per le imposte ordinarie, per le quali c’è lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo, quello del 28 febbraio 2010 rimane per l’imposta straordinaria l’ultimo giorno utile per pagare l’aliquota al 6%. Dopodiché dall’1 marzo prossimo, e fino e non oltre il 30 aprile 2010, il saldo dell’imposta straordinaria per il rientro di asset e capitali detenuti in maniera illegale all’estero potrà avvenire attraverso il pagamento di un’aliquota al 7%. Per quanto riguarda il mancato slittamento del termine dal 28 febbraio all’1 marzo per l’aliquota al 6%, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente come ciò non sia possibile per il semplice fatto che i saldi delle imposte non riguardano versamenti di somme a favore dell’Erario.

Inoltre, con la Circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate, anche a correzione molto probabilmente di articoli di stampa con definizioni, commenti e titolazioni improprie, l’Amministrazione finanziaria ha fatto presente che quella in corso per lo scudo fiscale, e per la relativa adesione, non sia una proroga, ma semplicemente una riapertura dei termini; questo significa che l’adesione non può riguardare operazioni di rientro che sono state portate a termine, per le attività patrimoniali e per quelle finanziarie detenute o esportate all’estero, nel periodo tra il 16 dicembre del 2009 ed il giorno 29 dello stesso mese.

Diverso è invece il discorso per quel che riguarda eventuali ostacoli all’emersione: in tal caso, infatti, si può segnalare l’impedimento oggettivo anche entro il 28 del corrente mese pagando il 6% e senza quindi bisogno di aspettare il 30 aprile; dopodiché, tassativamente, gli ostacoli al rimpatrio dovranno essere rimossi entro e non oltre il 31 dicembre del 2010.