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Scudo fiscale: scadenze imposte e perfezionamento rimpatrio

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, ha recentemente dichiarato che saranno pari a quasi quattro miliardi di euro gli incassi attesi dallo scudo fiscale, ed in particolare dal versamento dell’imposta straordinaria al 5% così come prevede la misura recentemente approvata dal Governo. Ma è lecito scommettere anche su incassi più elevati se si considera che i soggetti “scudanti” possono avvalersi di tempi lunghi per il rimpatrio di asset finanziari e di beni patrimoniali ben oltre il termine entro il quale occorre saldare le imposte che, lo ricordiamo, vengono versate in nome e per conto dello “scudante” da parte dell’intermediario.

Innanzitutto, con una nota emessa nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate, in scia ad un provvedimento firmato dal Direttore dell’Amministrazione finanziaria, ed anche per agevolare le operazioni ed il probabile “affollamento” per le richieste di emersione, ha fatto sapere che sulle operazioni di rimpatrio di asset patrimoniali e finanziari, e sulla loro regolarizzazione, effettuate a partire da oggi, 1 dicembre 2009, e fino e non oltre il 15 dicembre 2009, l’imposta straordinaria può essere versata dall’intermediario, come termine ultimo, entro e non oltre il 18 dicembre del corrente mese.

Per quanto riguarda invece il perfezionamento del rimpatrio, e per i casi in cui ci siano degli ostacoli tali da non poter portare a termine la regolarizzazione a fronte del pagamento delle imposte, l’Agenzia delle Entrate offre allo “scudante” ampi margini a livello temporale. Al riguardo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha emesso una circolare, la numero 50/E, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale da un lato si fanno presenti i termini sopra citati per il pagamento dell’imposta straordinaria, ma dall’altro si mette in evidenza come lo “scudante”, ai fini del perfezionamento del rimpatrio, abbia tempo fino alla data del 31 dicembre del 2010, ovverosia ben tredici mesi a partire da oggi. L’agevolazione temporale è a valere su tutte quelle operazioni di rimpatrio che, per effetto di cause oggettive esterne, non possono essere perfezionate e completate entro la metà del mese corrente.