Home » Agenzia delle Entrate » Un codice tributo anche per le imprese che acquistano mezzi pesanti

Un codice tributo anche per le imprese che acquistano mezzi pesanti

La novità dei codici tributo relativi alla dichiarazione dei redditi non si riferisce solamente alle persone fisiche: la risoluzione 247/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri ha infatti istituito il codice 6882, il quale offrirà alle imprese di autotrasporto la possibilità di usufruire del credito d’imposta sempre in riferimento alla compensazione con il modello F24, al fine di acquistare mezzi pesanti di ultima generazione. In sostanza, dunque, si tratta di mezzi che presentano una massa complessiva pari o superiore alle 11,5 tonnellate, considerati “ecologici” in quanto facenti parte di una delle categorie superiori all’Euro 5. Tra l’altro, bisogna ricordare che tale tipo di agevolazione mediante compensazione è stata fissata dal decreto legge 78 del 2009 (recante “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”) e rappresenta una sorta di alternativa al contributo diretto.

 


Il contributo è stato fissato in 3.400 euro per quel che concerne le piccole e medie imprese, mentre per le altre imprese di autotrasporto ammonta a 2.550 euro. Il tutto si riferisce agli acquisti del biennio 2007-2008. La somma può comunque variare, in quanto esiste una possibilità di maggiorazione del 10%, nel caso in cui le aziende sono situate nelle cosiddette “aree in via di sviluppo” (gli importi salirebbero dunque a 4.250 e 3.400 euro). Il nuovo codice tributo dovrà essere riportato ovviamente nel modello F24, più precisamente nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme che sono indicate nella colonna denominata “importi a credito compensati”.

 

C’è infine da sottolineare come questo stesso codice offra un’ulteriore opportunità: in effetti, esso può essere utilizzato anche nel caso di un ravvedimento fiscale, quando si deve provvedere alla restituzione comprensiva degli interessi (in tale ipotesi, il riferimento è la colonna “importi a debito versati”, quindi la stessa procedura della normale compilazione per le compensazioni in eccesso).