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Compensazione delle ritenute residue: pronto il codice tributo

La risoluzione 6/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha portato un’altra novità per quel che riguarda la compilazione del modello F24: in effetti, il 6830 è il nuovo codice tributo che è stato introdotto per quelle società e associazioni che utilizzano il credito Irpef per il pagamento delle loro imposte. Entrando nel dettaglio della risoluzione, il codice è a uso e consumo delle società di persone, delle imprese familiari, degli studi associati tra artisti o anche professionisti, delle società di fatto e di quelle di armamento (peculiari del diritto della navigazione), vale a dire tutti i soggetti che sono espressamente indicati nell’articolo 5 del Tuir (“redditi prodotti in forma associata”). I soggetti appena descritti saranno pertanto chiamati a compensare, mediante l’utilizzo del consueto modello F24, i propri pagamenti al Fisco e quelli contributivi, andando a utilizzare il credito Irpef che deriva dalle ritenute residue attribuite nuovamente dai soci.

 

Tale risoluzione è fondamentale dal punto di vista tributario, perché può finalmente essere avviata la procedura di compensazione che le stesse Entrate, in via del tutto interpretativa, hanno riconosciuto con la circolare 56 del 2009, relativa alla possibilità di utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri dell’associazione o della società. Se vi è stato un assenso preventivo da parte dei soci o degli associati, oppure attraverso una scrittura privata autenticata, queste ritenute, solitamente imputate ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, possono essere usate dal soggetto collettivo in relazione alla quota che rimane dopo lo scomputo dal debito dell’Irpef.

 

Va infine ricordato che il nuovo codice tributo che stiamo esaminando deve essere riportato nella sezione denominata “Erario” del modello F24, per la precisione in corrispondenza delle somme contenute nella colonna “Importi a credito compensati”; l’anno di riferimento che deve invece essere indicato è quello in cui le ritenute residue sono riattribuite alla società.