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Il credito in compensazione per il lavoro in Friuli

La risoluzione 43/E è stata resa pubblica dall’amministrazione finanziaria lo scorso 4 maggio: si tratta di un documento fiscale molto importante, visto che è proprio con esso che si è istituito un codice tributo di una certa importanza, il 3721, utile per l’occupazione relativa alla regione Friuli Venezia Giulia. Di cosa si tratta esattamente? Questo stesso codice potrà essere sfruttato da tutti quei soggetti che hanno beneficiato o possono ancora beneficiare del contributo concesso dalla regione settentrionale, un incentivo per dar vita e anche mantenere i posti di lavoro all’interno di questo territorio, senza dimenticare la salvaguardia delle principali attività artigianali, così importanti nel nostro paese, tipica espressione della comunità locale.

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Volendo essere ancora più precisi, l’agevolazione tributaria a cui si sta facendo riferimento è stata introdotta da un testo normativo piuttosto recente; si tratta, infatti, della Legge Regionale 22 del 2010 (“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione”, la Finanziaria per il 2011 per intenderci), la quale prevede proprio che l’importo massimo sia fissato nel limite di dieci milioni di euro, con il relativo credito che può essere sfruttato in compensazione utilizzando il modello F24. Tra l’altro, la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Regione Friuli risale proprio a due settimane fa, quindi è più che recente.

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In questa maniera, le piccole e le micro imprese potranno essere notevolmente avvantaggiate, in particolare quelle che non superano in dimensioni i quindici dipendenti. Un altro requisito per accedere al bonus è quello che prevede la totale assenza di licenziamenti nei dodici mesi che hanno preceduto l’istanza di contributo, oltre all’applicazione dei contratti collettivi nazionali e al rispetto di prescrizioni ben precise per quel che concerne la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il codice dovrà essere inserito nella sezione denominata Regioni dell’F24, più precisamente negli “Importi a credito compensati”.

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