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Irap: precisazioni sul credito da recuperare

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato proprio in questi giorni una fondamentale circolare relativa all’Imposta sul Reddito delle Attività Produttive: la risoluzione 79/E, infatti, ha riguardato da vicino il credito Irap maturato nel 2009, il quale può essere opportunamente recuperato anche nel modello Unico senza quello Irap di quest’anno. Si tratta, in pratica, di una precisazione che si è resa necessaria per quei contribuenti che si sono trovati di fronte a crediti del 2010 e ad alcune eccedenze di carattere fiscale. Come spiegato chiaramente dalla nostra amministrazione finanziaria, perfino quando la dichiarazione Irap non confluisce nella dichiarazione dei redditi, la compensazione tributaria va indicata nel quadro RX di Unico (la sezione ideale è il rigo RX23, denominato per l’appunto “Altre imposte”). A chi si rivolge nello specifico questo documento?

Le categorie su cui focalizzare l’attenzione sono i professionisti e gli imprenditori, in particolare coloro che sono estranei all’imposta, ma che comunque vantano dei crediti per quel che concerne lo scorso anno. Come di consueto, l’importanza maggiore deve essere rivolta al requisito dell’autonoma organizzazione e alle sue interpretazioni; l’attività può essere soggetta al tributo quando si sfruttano dei beni strumentali che sono in eccesso rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio imprenditoriale, ma anche nel caso in cui ci si avvalga di lavoro altrui in modo occasionale. Ragionando in maniera speculare, l’Irap non ha ragione di esistere quando il contributo dei professionisti va considerato come l’unica attività dal punto di vista produttivo, con il reddito che viene a essere prodotto con i pochi beni strumentali esistenti.

Dunque, se ci si trova nell’impossibilità di dichiarare l’imposta in maniera unificata non hanno alcuna rilevanza le eccedenze che spettano a un contribuente non più obbligato: ciò vuol dire che l’eccedenza in compensazione legata a una casistica del genere va indicata nel quadro già citato in precedenza, ricordando il codice tributo 3800, già messo a disposizione da diverso tempo.