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Monopoli di Stato e Ctd: le scelte sulla tassazione

L’ultima decisione fiscale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) è stata definita addirittura come “clamorosa”: in effetti, l’ente in questione ha reso pubblica una circolare che mette ben in evidenza il trattamento tributario da riservare al mercato delle scommesse e al cosiddetto gioco offshore in generale. I Monopoli hanno dunque deciso di fare chiarezza in merito all’imposta unica sulle scommesse e sui concorsi a pronostici, così come emerge da un testo normativo ben preciso, la Legge 220 del 2010 (le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per intenderci la legge di stabilità relativa al 2011). Le novità riguardano anche il web e gli operatori di nazionalità straniera.

MODELLO F24: DUE CODICI TRIBUTO PER I MONOPOLI DI STATO
Ebbene, i Centri di Trasmissione Dati che sono collegati con i bookmakers stranieri e che non hanno alcun tipo di concessione devono rispettare la normativa fiscale del nostro paese, con la legge che interviene in maniera retroattiva: una sentenza della Corte di Giustizia Europea è stato l’appiglio decisivo in questo senso. Anzitutto, i soggetti passivi sono individuati in coloro che gestiscono con ogni mezzo, per conto proprio o di soggetti terzi, i concorsi a pronostici e le scommesse di qualsiasi tipo. L’autoliquidazione dell’imposta avviene avvalendosi del modello F24 Accise.

GIOCHI A DISTANZA: LE ENTRATE ISTITUISCONO I CODICI TRIBUTO

Per quel che riguarda poi la già citata retroattività, c’è da dire che le norme della legge 220 possono essere tranquillamente applicate anche in merito a quei periodi di imposta che sono anteriori rispetto a quelli di entrata in vigore del testo. Una configurazione molto interessante, in conclusione, è quella relativa alla responsabilità solidale: come ha chiarito l’Aams, esiste proprio una responsabilità per le imposte e le sanzioni pecuniarie tra il bookmaker straniero e il soggetto che è titolare di un Ctd, visto che si può arrivare anche all’obbligo solidale del pagamento dell’imposta e delle sue multe.