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Assicurazioni estere, le Entrate illustrano il modello fiscale

La risoluzione 80/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare tre giorni fa è entrata nel merito della disciplina fiscale da applicare per un determinato tipo di imposta: si tratta infatti del tributo che è dovuto sui premi incassati mensilmente dalle imprese operanti nel campo dell’assicurazione, sia quelle del nostro paese che quelle estere. In particolare, il documento dell’amministrazione finanziaria ha approfondito le specifiche modalità con cui si potranno denunciare e versare le somme in questione. La novità rilevante consiste proprio nella citazione delle società che operano all’estero, visto che non hanno l’obbligo di nominare un apposito rappresentante fiscale per portare a termine queste operazioni. Tra l’altro, bisogna anche ricordare che risale ormai a qualche mese fa l’approvazione del nuovo modello per la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni (il cosiddetto F23), il quale deve necessariamente fruire della modalità elettronica (è possibile fare ricorso a degli intermediari abilitati).


La risoluzione è molto dettagliata soprattutto per quel che concerne il modo per compilare il modello da parte dell’impresa estera; in tal caso, infatti, si presentano spesso problemi legati al possesso del codice fiscale, ma l’ostacolo è stato superato optando per il numero di iscrizione all’albo delle imprese. Quest’ultimo numero deve essere inserito nel campo “Estremi dell’atto o del documento”, nella sezione relativa ai dati del versamento fiscale.

Comunque, l’impresa estera non ha l’obbligo di presentare la denuncia quando non sono stati incassati premi o se questi stessi non sono soggetti ad alcun tipo di imposta. Infine, bisogna anche citare le disposizioni in merito al ravvedimento. Nell’ipotesi in cui si vada oltre i limiti di legge, i contribuenti interessati potranno far ricorso al ravvedimento operoso, prendendo come riferimento normativo la legge 1216 del 1961 (“Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi”); il ravvedimento rimane valido anche nei casi di denuncia effettuata in ritardo o infedele.