L’Agenzia delle Entrate si mobilita contro le compensazioni indebite

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato l’avvio di un vero e proprio giro di vite volto a contrastare l’utilizzo improprio e illecito delle compensazioni: le compensazioni indebite, usate per lo più come bancomat, hanno già provocato un buco pari a un miliardo di euro, i quali devono essere prontamente recuperati. Non si tratta quindi di un fenomeno sporadico, dato che sono ancora troppi i contribuenti che non pagano al fisco i tributi, indicando di aver diritto a delle compensazioni che in realtà non esistono. L’intento dell’Agenzia è molto chiaro e preciso ed è stato sottolineato dallo stesso Befera:

Si vuole anzitutto stroncare il fenomeno facendo cessare questo utilizzo improprio soprattutto da parte delle imprese, che troppo spesso tendono a non pagare le imposte al fisco.

In proposito, le Entrate hanno già individuato ben 317 milioni di compensazioni indebite in questi primi sei mesi del 2009; ci si riferisce in particolare ai crediti Iva. Luigi Magistro, direttore dell’Accertamento delle Entrate, ha anche aggiunto che sono 8.000 i contribuenti che hanno utilizzato crediti Iva in compensazione nel modello F24.

 

Anche i premi per studenti meritevoli beneficiano della detrazione d’imposta

La detrazione d’imposta relativa a quei premi che vengono assegnati agli studenti più meritevoli ammonta a circa 1.380 euro: le eccellenze scolastiche (bisogna ricordare che stiamo parlando di borse di studio) non hanno rilevanza dal punto di vista fiscale qualora il reddito totale non dovesse superare la soglia degli 8.000 euro, ma in questo caso subentra la detrazione valida per i rapporti a tempo determinato. Le precisazioni in merito alla materia si trovano nella risoluzione 156/E dell’Agenzia delle Entrate. I benefici di tipo economico destinati agli studenti più bravi possono essere ricondotti, come al solito, al Tuir e, più precisamente, all’articolo 50. Quest’ultimo dispone infatti che:

Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno per fini di studio sono da equiparare ai redditi di lavoro dipendente, nel caso in cui lo studente beneficiario non è legato da questo tipo di rapporti verso il soggetto erogante.

 

L’assegno di mantenimento, anche se rateizzato, non è deducibile dal reddito

La risoluzione 153/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri, ha inteso disciplinare l’ambito degli assegni periodici di mantenimento: infatti, in base a questo documento, l’importo che viene corrisposto all’ex coniuge, anche se frazionato con la modalità rateale, non può essere dedotto dal reddito del contribuente. L’ipotesi relativa al pagamento rateale della somma dovuta rappresenta sempre una forma di liquidazione e mantiene tutte le peculiarità di una risoluzione definitiva tra i due coniugi. Il chiarimento da parte dell’Agenzia si è reso necessario dopo l’interpello da parte di un uomo separatosi circa dieci anni fa dalla moglie e che corrisponde un assegno di mantenimento mensile portato sempre a deduzione. L’uomo aveva preso come riferimento specifico normativo in questo senso la circolare 50/2002, sempre relativa alle Entrate, la quale precisava che la deduzione dal reddito non era prevista in caso di versamento effettuato in un’unica soluzione.

 

Rimborsi Irpef: nella Regione Abruzzo vengono consegnati “ad personam”

Per venire incontro ai contribuenti dell’Abruzzo, ed in particolare a quelli delle aree colpite dal terremoto dello scorso 6 aprile, l’Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto prevede la procedura dei rimborsi fiscali attraverso l’invio a mezzo posta del mandato a riscuotere, sta provvedendo in questi giorni a consegnare gli avvisi “ad personam”. I soggetti interessati ai rimborsi fiscali, inerenti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono circa 1.300, i quali a causa del terremoto non sono più reperibili presso le proprie abitazioni ma presso le strutture dove attualmente vengono ospitati. Il mandato a riscuotere dei rimborsi IRPEF, per complessivi 750 mila euro, viene quindi consegnato direttamente nelle mani del contribuente che si trova o nelle tendopoli, oppure presso le strutture alberghiere dell’Abruzzo.

Ampliata l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa

Il contribuente che possiede un’abitazione e che, ai fini di un suo ampliamento, provvede all’acquisto di un immobile contiguo, ha diritto al beneficio dell’agevolazione “prima casa”, nel caso in cui i due alloggi costituiscano un’unica abitazione che non rientra nel novero degli immobili di lusso: in sintesi, è questo quanto emerge dall’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 142/E di ieri, che ha preso come testo normativo di riferimento il decreto del 2 agosto 1969 (“caratteristiche delle abitazioni di lusso”) e il Dpr 131 del 1986. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per rispondere all’interpello di un notaio in merito all’applicabilità delle agevolazioni relative alla prima casa quando si ha a che fare anche con un alloggio adiacente che è stato acquistato senza usufruire di questi benefici. In cosa consistono sostanzialmente le agevolazioni che si riferiscono alla prima abitazione? In pratica, l’imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale (queste ultime in misura fissa) vanno ad applicarsi ai trasferimenti che concernono le abitazioni non di lusso.

 

Irap: Agenzia delle Entrate per la determinazione del valore

L’Irap ha sopresso altre tasse: l’Ilor, l’Iciap, l’imposta sul patrimonio netto, la tassa sulla partita Iva, la tassa salute (contributo SSN) e altri contributi minori, tasse di concessione comunali. Il ricavato (in gergo fiscale si dice gettito) dell’Irap va alle Regioni e spesso viene impiegato nella sanità. La base imponibile è quasi il valore del prodotto nazionale netto, la remunerazione della produzione nel capitale e di lavoro, in pratica i ricavi di un’attività economica.

Per determinare la base imponibile Irap, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita Circolare. Ben 27 pagine che spiegano dettagliatamente i passi per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap per le società di capitali, per le imprese assicurative, gli istituti di credito e gli enti finanziari. Tra le varie precisazioni l’Agenzia ricorda che nei costi deducibili ai fini Irap rientrano le spese funzionali sostenute per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti (per esempio l’acquisto l’acquisto di tute e scarpe da lavoro, i corsi di aggiornamento professionale, i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti).

Imposta di bollo leggera per gli atti da depositare al Genio Civile

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare il deposito presso il Genio Civile di documenti uniti ad atti ad esso destinati. Per atti e allegati di questo tipo, come precisa la risoluzione 139/E, sono in vigore due diversi tipi di bollo: per la precisione, viene applicata un’imposta nella misura di 14,62 euro per ogni foglio relativo a relazioni ultimate, mentre per quel che riguarda i documenti a corredo, vige un’imposta di 1 euro per esemplare e solamente in caso d’uso. L’intervento dell’Agenzia si era reso necessario a seguito della richiesta di una Giunta regionale circa la possibilità di pagare l’imposta di bollo solo sulla relazione ultimata, senza andare a considerare gli altri allegati. Le motivazioni di questo forte interesse da parte della Giunta erano soprattutto dettate dal fatto che gli adempimenti da effettuare per relazioni e documenti allegati raggiungono molto spesso degli importi non indifferenti.

 

Lettere di avviso per i contribuenti anomali degli studi di settore

L’Amministrazione fiscale sta puntando alla consegna di oltre 100.000 lettere di avviso da inviare agli altrettanti contribuenti che hanno compilato in maniera erronea gli studi di settore relativi al triennio 2005-2007: le lettere hanno infatti lo scopo precipuo di avvisare questi soggetti dell’erronea indicazione di dati strutturali e di contabilità e di dissuadere gli stessi contribuenti dal porre in essere comportamenti fiscali scorretti attraverso un adeguato scambio di informazioni. È allo studio, tra l’altro, un programma informatico che dovrebbe consentire di mettere in evidenza le imprecisioni della compilazioni e le motivazioni dell’anomalia stessa. Già l’anno scorso, comunque, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto all’invio di ben 200.000 avvisi di questo tipo, sempre in riferimento alle molte anomalie riscontrate negli studi di settore relativi al triennio 2003-2005 e 2004-2006. Non sono rari quindi i casi in cui il contribuente, nonostante possa risultare congruo ai risultati degli studi, presenta dell’anomalie, dettate soprattutto dall’omissione o dalla indicazione errata di dati fondamentali per l’applicazione degli stessi; addirittura, si sono verificati anche molti casi in cui il contribuente non ha nemmeno trasmesso il modello.

 

Il “fringe benefit” continua a essere tassato anche se si è pensionati

La risoluzione 137/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare gli sconti tariffari sul consumo energetico da parte di ex dipendenti: come sottolinea la stessa circolare, la tassazione continua a rimanere in vigore per quel che riguarda questi sconti percepiti anche da chi è andato in pensione nell’ambito di un rapporto di lavoro sulla somministrazione di energia elettrica. L’Agenzia ha deciso di pubblicare il documento a seguito della richiesta da parte di un ente della previdenza che doveva fronteggiare le istanze di dipendenti a riposo, i quali beneficiavano dello stesso sconto sul consumo di energia di quando lavoravano con l’azienda erogatrice. Il testo che le Entrate hanno preso a riferimento per risolvere la disputa è il Tuir, il quale individua in maniera dettagliata le tipologie di retribuzione in base al rapporto di lavoro. È chiaro dalla lettura del testo normativo che l’assoggettamento a Irpef degli introiti non concerne solamente le somme in denaro, ma anche i vantaggi che integrano la retribuzione, i cosiddetti “fringe benefits: questi ultimi altro non sono che compensi in natura, servizi o beni e sono erogati dal datore di lavoro per degli sconti particolari.

 

Agenzia delle Entrate e Gdf hanno spiegato i dettagli dell’indagine “Scacco alla torre”

Si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza stampa che ha illustrato i risultati di una complessa e vasta indagine condotta in maniera congiunta dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Si tratta del cosiddetto “caso Mythos”, un’operazione che prende il nome da una società di consulenza finanziaria milanese, Mythos Arkè, e dalle sue attività illecite. L’operazione, definita anche come “Scacco alla torre”, ha avuto un buon esito grazie soprattutto, come è stato sottolineato nella stessa conferenza stampa, all’Amministrazione finanziaria lombarda, costituita sia da delle strutture dell’Agenzia che da quelle della Finanza. Grazie a questo operato perfettamente sincronizzato, si è riusciti a mettere in luce le attività di un gruppo molto vasto di società (il numero è superiore alle 1.200 unità), il quale aveva messo a punto un vero e proprio laboratorio di ingegneria dell’evasione fiscale; si è calcolato che i danni arrecati alle casse dello Stato avrebbero potuto assumere dimensioni illimitate.

 

Tassazione separata per il Tfr se l’azienda viene trasferita

La risoluzione 135/E dell’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito del trasferimento dei dipendenti che lavorano in un ramo d’azienda ceduto: ai fini fiscali, questo ambito non ha come immediata conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui non è stata prevista l’erogazione di competenze da corrispondere all’atto della normale cessazione del rapporto di lavoro (come ad esempio il caso del trattamento di fine rapporto). Quindi, le somme che sono percepite dagli stessi dipendenti per la rinuncia al vincolo di solidarietà sono escluse dal regime fiscale di favore, vale a dire la tassazione separata. L’Agenzia è intervenuta in proposito per portare chiarezza in un caso di cessione aziendale: infatti, a seguito della cessione del ramo farmaceutico di una azienda, i sindacati avevano siglato un accordo con cui la società cedente doveva provvedere all’erogazione di un certo numero di mensilità lorde a favore di ogni lavoratore a tempo indeterminato e impiegato nel ramo ceduto.

 

Niente bollo per i versamenti in c/c a favore dei Vigili del fuoco

È molto interessante la precisazione inclusa nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 133/E, pubblicata proprio nella giornata di ieri: il documento ha infatti previsto l’esenzione dall’imposta di bollo per quanto riguarda le ricevute dei pagamenti che sono stati erogati per mezzo di un conto corrente postale a favore dei Vigili del fuoco. Dunque, la reale effettività dell’esenzione va ad operare solamente nel caso di corresponsione tramite bollettino. La risoluzione dell’Agenzia ha introdotto questa precisazione a seguito della richiesta da parte degli stessi Vigili del fuoco, il cui dipartimento aveva chiesto di conoscere se le ricevute dei versamenti per mezzo di un conto corrente postale dovessero essere sottoposte all’imposta di bollo nel caso di un pagamento superiore ai 77,47 euro. Appunto, l’Agenzia delle Entrate ha voluto sgombrare ogni ombra di dubbio, chiarendo che il bollo, in questo caso, non è mai dovuto, in quanto si tratta di una casistica rientrante nelle eccezioni introdotte dal D.P.R. 642/1972 che disciplina proprio questo tributo.

 

Agenzia delle Entrate: adeguamenti con Gerico 2009

Il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il software Gerico 2009 che consente il calcolo delle congruità per gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2008. Novità quindi nel software per quanto riguarda l’analisi della normalità economica e i valori di adeguamento agli studi di settore. Gerico segnala i casi in cui si adeguano le soglie di normalità economica in considerazione della crisi per la quale si concede uno “sconto sulle tasse” stimato intorno al 5%. Inoltre, gli stessi correttivi, dovrebbero impattare in modo differenziato per area territoriale.

Tuttavia lo stesso Ministro dell’Economia Giulio Tremonti ammette:

Studi di settore: come difendersi in caso di accertamento

A causa della crisi finanziaria ed economica, è probabile che quest’anno molti contribuenti, in particolar modo i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le piccole imprese rientranti negli studi di settore, vadano a dichiarare in sede di Unico 2009 un ammontare di reddito 2008 inferiore a quello che, in via presuntiva, è emerso attraverso il software Ge.Ri.Co. 2009. In tal caso, il contribuente, pur dichiarando l’effettivo ammontare dei redditi, è potenzialmente sottoposto a verifiche che, in sede di contraddittorio, dovranno indurre il contribuente stesso a presentare in tutto e per tutto delle “attenuantiall’Amministrazione finanziaria, ovverosia delle motivazioni valide per cui sono stati conseguiti redditi inferiori a quelli presunti. Il contribuente onesto può comunque stare sostanzialmente tranquillo, visto che, in accordo con quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005, prima che l’Ufficio delle Entrate emetta l’avviso di accertamento, il contribuente viene avvisato con una lettera nella quale vengono esplicitati gli elementi relativi all’accertamento, e nella quale si viene invitati a presentarsi presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.