Cremona: intesa tra Entrate e Unione Italiana Ciechi

L’Agenzia delle Entrate e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sono da questi giorni ancora più vicine grazie alla stretta collaborazione che si è instaurata tra la Direzione Provinciale di Cremona della nostra amministrazione finanziaria e la stessa associazione: che cosa prevede di preciso questa intesa? L’obiettivo è quello di rendere ancora migliore l’assistenza fiscale e le varie informazioni nei confronti di questi particolari contribuenti. Si cercherà quindi di venire maggiormente incontro alle loro principali esigenze, in particolare nell’ambito della compilazione dei modelli tributari e del relativo invio delle dichiarazioni. In realtà, si tratta di un vero e proprio rinnovo della partnership, già attiva da diverso tempo, a conferma del successo dell’iniziativa.

Fisco e contribuenti: sanzioni ravvedimento più care

A partire dal prossimo mese di febbraio, per “fare pace” con il Fisco i contribuenti, in termini di sanzioni da pagare per sanare la propria posizione, dovranno sborsare un po’ di più. A darne notizia è FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate, nel precisare al riguardo come il regime maggiorato, per quel che riguarda le sanzioni, scatterà a partire dal prossimo 1 febbraio 2011 così come previsto nell’ultima “Finanziaria“, ovverosia la Legge di Stabilità. Nel dettaglio, per il ravvedimento, quando ci sono le condizioni per potersene avvalere, dall’1 febbraio prossimo sui pagamenti in ritardo entro trenta giorni la sanzione passa da un dodicesimo di quella massima, pari al 30%, ad un decimo; il che significa che c’è un “rincaro” dal 2,5% al 3%. Aumentano anche le sanzioni da ravvedimento lungo, ovverosia con ritardi oltre i 30 giorni; in tal caso, infatti, la sanzione “rincara” dal 3% al 3,75%.

Ici, ancora pochi giorni per il ravvedimento

I contribuenti ritardatari e distratti dovranno osservare con molta attenzione il calendario delle scadenze fiscali, visto che non manca molto al termine ultimo fissato per il ravvedimento dell’Ici: la data del prossimo 17 gennaio è stata infatti scelta dall’Agenzia delle Entrate per venire incontro a quei soggetti, in particolare coloro che posseggono degli immobili o che sono titolari di diritti reali di godimento su di essi, che ancora non hanno regolarizzato il pagamento relativo al saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Il versamento in questione si riferisce al periodo d’imposta 2010 e si suddivide in due casistiche, ovvero il pagamento non effettuato in maniera totale o effettuato in modo non sufficiente entro la scadenza dello scorso 16 dicembre.

Sanzioni pubblicità ingannevole: pagamento con l’F24

L’Agenzia delle Entrate in data odierna, lunedì 27 dicembre 2010, con una risoluzione, la numero 135/E, ha annunciato una “staffetta” con cui le sanzioni da pagare per pubblicità ingannevole, e/o per pratiche commerciali sleali, dovranno essere effettuate con il modello di versamento F24 e non più con l’F23. A fronte di questa variazione, in merito alle sanzioni che, lo ricordiamo, vengono irrogate a conclusione di specifiche istruttorie da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), ci sarà comunque un periodo transitorio. Nel dettaglio, gli attuali codici tributo con cui le sanzioni si pagano con l’F23 potranno essere utilizzati in via transitoria con il modello “F24-elementi identificativi” a partire dall’1 gennaio del 2011. Per i due modelli, quindi, scatta una sorta di fase di coabitazione, ma poi i codici tributo “transitori” saranno comunque definitivamente chiusi. Questa novità riflette i contenuti e le modalità di una convenzione che l’Agenzia delle Entrate e l’Antitrust hanno stipulato nello scorso mese di settembre

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Ravvedimenti, ancora una settimana per la regolarizzazione

C’è una data ben precisa che i contribuenti ancora non in regola con i versamenti fiscali devono segnare con un bel cerchio rosso: in effetti, tutti quei soggetti che non hanno provveduto a tale adempimento entro lo scorso 16 novembre avranno ora una settimana per regolarizzare la loro situazione, ovviamente soltanto nel caso in cui essi siano obbligati al pagamento in forma unitaria dei contributi coinvolti. Il riferimento va anche a coloro che non hanno posto in essere dei versamenti in misura sufficiente a quanto richiesto dall’amministrazione finanziaria. Il ravvedimento avverrà in un modo ben preciso: le imposte e le ritenute saranno infatti incrementate di valore dagli interessi legali, oltre che dalla consueta sanzione pecuniaria in forma ridotta (la misura è pari al 2,5%).

Tasse: importi minimi per pagamento con F24

Riguardo alla liquidazione periodica delle imposte, da saldare avvalendosi del modello F24, il contribuente non sempre è obbligato al versamento se gli importi da saldare risultano essere inferiori ad una certa soglia. Le tasse per le quali c’è in tal senso un minimo per procedere al versamento, riguardano sia l’IVA, sia l’Irpef, l’Irap e l’Ires compresi i relativi acconti. In particolare, per quel che riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), il saldo IVA da dichiarazione annuale scatta per importi superiori ai 10,33 euro, mentre per l’acconto IVA l’importo deve essere superiore ai 103,29 euro. Per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) l’importo minimo a saldo per il pagamento della tassa scatta sopra i 12 euro, mentre per l’acconto Irpef l’importo deve essere superiore ai 51,65 euro. 12 euro è invece l’importo da superare per l’addizionale regionale e per l’addizionale comunale, a saldo o in acconto; sempre di 12 euro è il limite per l’Ires a saldo, e 20,66 euro per l’Ires in acconto.

Acconto Iva: ultimi giorni per effettuare il calcolo

Mancano solamente altri tre giorni per provvedere a versare l’acconto Iva relativo al periodo d’imposta 2009: in effetti, il 28 dicembre è l’ultimo giorno disponibile per il versamento, attraverso la modalità telematica tramite il modello F24, senza applicare sanzioni. Quali sono i soggetti che sono tenuti a questa operazione? I contribuenti mensili e trimestrali, i titolari di partita Iva nel 2008 e 2009, in posizione debitoria nell’anno precedente e debitoria per l’anno in corso, tutti questi soggetti dovranno effettuare il pagamento in questione, compresi gli enti pubblici territoriali. Vi sono comunque anche degli importanti esoneri dal versamento che è necessario mettere in luce; ad esempio, infatti, coloro che hanno iniziato un’attività in questi ultimi giorni del 2009, chi risultava a credito alla chiusura del 2008, chi prevede di chiudere quest’anno con un’eccedenza dell’Iva detraibile e chi ha effettuato solamente delle operazioni esenti o non imponibili non rientrano nella platea dei contribuenti chiamati a effettuare il calcolo dell’acconto. Anche quegli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda entro lo scorso 30 novembre, nel caso in cui siano dei contribuenti mensili, o il 30 settembre se trimestrali, sono esclusi dall’adempimento, a condizione però di non aver esercitato un’altra attività imponibile.

 

Scudo fiscale: emersione ammessa per asset detenuti tramite trust

Allo scudo fiscale, approvato in Italia dal Governo per permettere il rientro di capitali e beni non regolarizzati e/o esportati in maniera illecita all’estero, è possibile aderire anche per quegli asset che si trovano all’estero e che sono detenuti attraverso un trust o una società fiduciaria. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate in concomitanza con il rilascio di una circolare, la numero 43/E nella quale vendono dettate linee operative cui lo “scudante” dovrà attenersi per avvalersi della procedura di emersione. L’Amministrazione finanziaria con la circolare, tra l’altro, ha colto l’occasione per rimarcare che per i soggetti che si avvalgono dello scudo fiscale scatta la tutela dall’inversione dell’onere della prova, che consiste nel fatto che gli “scudanti” dovrebbero dimostrare che gli asset ed i beni posseduti all’estero non siano frutto di evasione fiscale.

Pronti i primi codici tributo per lo scudo fiscale

Il tanto discusso provvedimento dello scudo fiscale comincia a prendere forma, grazie all’introduzione dei primi codici tributo da utilizzare in questo senso: tali codici devono essere utilizzati per effettuare il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta straordinaria, senza compensare con altri crediti. Come è noto, lo scudo consentirà agli intermediari di versare le imposte derivanti dall’emersione delle attività patrimoniali detenute al di fuori dell’Italia in violazione del monitoraggio fiscale (si tratta del decreto 78 del 2009, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”). I codici sono stati introdotti da uno specifico documento dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 257/E, pubblicata proprio nel corso della giornata di ieri; la risoluzione, tra l’altro, ha istituito anche il codice tributo relativo all’imposta sostitutiva sui redditi che derivano dalle attività soggette a rimpatrio.

 

Un codice tributo anche per le imprese che acquistano mezzi pesanti

La novità dei codici tributo relativi alla dichiarazione dei redditi non si riferisce solamente alle persone fisiche: la risoluzione 247/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri ha infatti istituito il codice 6882, il quale offrirà alle imprese di autotrasporto la possibilità di usufruire del credito d’imposta sempre in riferimento alla compensazione con il modello F24, al fine di acquistare mezzi pesanti di ultima generazione. In sostanza, dunque, si tratta di mezzi che presentano una massa complessiva pari o superiore alle 11,5 tonnellate, considerati “ecologici” in quanto facenti parte di una delle categorie superiori all’Euro 5. Tra l’altro, bisogna ricordare che tale tipo di agevolazione mediante compensazione è stata fissata dal decreto legge 78 del 2009 (recante “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”) e rappresenta una sorta di alternativa al contributo diretto.

 

Compensazioni in eccesso: con l’F24 ecco i nuovi codici tributo

Ci sono delle importanti novità per quel che riguarda le comunicazioni che sono state inviate dall’Agenzia delle Entrate a conclusione dell’operazione di controllo automatico messo a punto sulle dichiarazioni dei redditi (in questo senso, assume una notevole importanza l’articolo 36-bis – Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni – del Dpr 600 del 1973, vale a dire le “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) e relative al maggior uso in compensazione degli importi sottoposti a recupero da parte dei sostituti di imposta: tali compensazioni sono associate all’erogazione del bonus fiscale previsto sin dal 2007 con un decreto specifico, per agevolare la situazione dei contribuenti a più basso reddito e potranno ora contare su tre nuovi codici tributo, i quali sono stati istituiti al fine di versare, tramite il modello F24, le somme dovute in proposito. Per essere più precisi, i tre codici sopracitati sono il 9761, il 9762 e il 9763.

 

Bonus famiglia: il 30 giugno scade il termine per l’invio telematico della richiesta

Dunque, mancano pochi giorni per provvedere all’invio per via telematica all’Agenzia delle Entrate della richiesta del cosiddetto “bonus famiglia”: la scadenza, per la precisione, si riferisce ai redditi che sono stati conseguiti nel 2008 e a quei soggetti che sono esonerati dall’adempimento. Come è noto ormai da diverso tempo, questo particolare bonus è stato introdotto dal celebre decreto anticrisi (il Decreto legge 185/2008) ed è un’iniziativa che è stata ideata per venire incontro a lavoratori, pensionati e famigli a basso reddito: la somma in questo senso è molto variabile, in quanto si passa dai 200 ai 1.000 euro, in riferimento al numero dei componenti della famiglia. Ci sono altre condizioni che contraddistinguono questo provvedimento: ad esempio, il fatto che per poter usufruire di esso è necessario percepire redditi non superiori ai 2.500 euro, intendendosi in questo caso la somma totale riferita all’intero nucleo. In che modo deve avvenire questo invio?

 

L’Agenzia delle Entrate si mobilita contro le compensazioni indebite

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato l’avvio di un vero e proprio giro di vite volto a contrastare l’utilizzo improprio e illecito delle compensazioni: le compensazioni indebite, usate per lo più come bancomat, hanno già provocato un buco pari a un miliardo di euro, i quali devono essere prontamente recuperati. Non si tratta quindi di un fenomeno sporadico, dato che sono ancora troppi i contribuenti che non pagano al fisco i tributi, indicando di aver diritto a delle compensazioni che in realtà non esistono. L’intento dell’Agenzia è molto chiaro e preciso ed è stato sottolineato dallo stesso Befera:

Si vuole anzitutto stroncare il fenomeno facendo cessare questo utilizzo improprio soprattutto da parte delle imprese, che troppo spesso tendono a non pagare le imposte al fisco.

In proposito, le Entrate hanno già individuato ben 317 milioni di compensazioni indebite in questi primi sei mesi del 2009; ci si riferisce in particolare ai crediti Iva. Luigi Magistro, direttore dell’Accertamento delle Entrate, ha anche aggiunto che sono 8.000 i contribuenti che hanno utilizzato crediti Iva in compensazione nel modello F24.

 

Immobili di pregio: il 16 giugno scade il termine per l’acconto Ici

Il 16 giugno rappresenta l’ultimo giorno per provvedere al versamento dell’acconto Ici 2009 relativo ai cosiddetti immobili di pregio: in questo senso, si può utilizzare il modello F24 oppure, in alternativa, il bollettino intestato al Comune o al concessionario. La proprietà di questi immobili è valida ai fini del versamento, anche nei casi in cui essi vengano adibiti ad abitazione principale. L’Ici, tra le imposte meno gradite dai contribuenti, prevede, come è noto, delle detrazioni per l’applicazione di un’aliquota più favorevole; già le finanziarie 2007 e 2008 avevano previsto agevolazioni di questo tipo, soprattutto per quel che riguarda la produzione di energia rinnovabile e l’abolizione del tributo sull’abitazione principale. Solitamente, quindi, vengono esclusi dall’imposta le case dove il contribuente ha stabilito la propria dimora abituale. Le esenzioni relative all’Ici sono state introdotte dal Decreto legge 93 del 2008, che però non copre la casistica delle residenze di lusso: si tratta, per la precisione delle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (i castelli e i palazzi di pregio), per le quali vale la detrazione prevista per l’abitazione principale (103,29 euro).