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Sanzioni pubblicità ingannevole: pagamento con l’F24

L’Agenzia delle Entrate in data odierna, lunedì 27 dicembre 2010, con una risoluzione, la numero 135/E, ha annunciato una “staffetta” con cui le sanzioni da pagare per pubblicità ingannevole, e/o per pratiche commerciali sleali, dovranno essere effettuate con il modello di versamento F24 e non più con l’F23. A fronte di questa variazione, in merito alle sanzioni che, lo ricordiamo, vengono irrogate a conclusione di specifiche istruttorie da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), ci sarà comunque un periodo transitorio. Nel dettaglio, gli attuali codici tributo con cui le sanzioni si pagano con l’F23 potranno essere utilizzati in via transitoria con il modello “F24-elementi identificativi” a partire dall’1 gennaio del 2011. Per i due modelli, quindi, scatta una sorta di fase di coabitazione, ma poi i codici tributo “transitori” saranno comunque definitivamente chiusi. Questa novità riflette i contenuti e le modalità di una convenzione che l’Agenzia delle Entrate e l’Antitrust hanno stipulato nello scorso mese di settembre

La coabitazione di concluderà il 30 giugno del 2011, data entro la quale i codici tributo continueranno ad essere efficaci sia per l’F23, sia per il modello F24. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 135/E, al fine di saperne di più, può essere visionata e scaricata nella apposita sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni” presente sul sito Web dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

Intanto sempre oggi l’Agenzia delle Entrate, stavolta non con una risoluzione, ma con una Circolare, la numero 61/E, è intervenuta in merito ai trust ed in particolare sulla interposizione nel possesso dei beni. Al riguardo l’Amministrazione finanziaria dello Stato ha precisato come i trust che vengono istituiti e gestiti sono con la finalità di realizzare, nel possesso dei beni, un’interposizione, a livello fiscale non possono essere considerati come validamente operanti. Di conseguenza, per questi trust la tassazione si sposta in capo al reale titolare, ovverosia al disponente.