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Assicurazioni auto, altri tre mesi per adeguarsi al modello F24

Il vecchio modello F23 va in soffitta e lascia il posto all’F24-Accise, è questa la novità di rilievo fiscale che coinvolgerà l’ambito delle assicurazioni sulle autovetture: il riferimento, in questo caso, va al versamento della relative imposta e dei contributi per i premi Rca, senza tralasciare comunque il fondo destinato alle vittime di estorsione e usura. In pratica, è stata l’Agenzia delle Entrate, mediante la pubblicazione della risoluzione 109/E di qualche giorno fa, a istituire gli appositi codici tributo da utilizzare nel documento tributario e sono quelli che vanno dal numero 3354 al numero 3362. È noto, infatti, come le imprese del settore in questione incassino dei premi, il cui ammontare va poi a rappresentare il corrispettivo di questa tassa


I contributi sopracitati, invece, sono volti a ripagare le spese del Servizio Sanitario Nazionale (ci si rivolge alle regioni e agli enti coinvolti in vari tipi di incidenti) e al fondo contro l’estorsione e l’usura (in tal caso, il calcolo viene posto in essere attraverso gli importi delle polizze per incendi, rischi automobilistici e responsabilità civili). Il nuovo F24 è stato sottoposto ad approvazione, tra l’altro, lo scorso 18 maggio e rappresenta la stretta collaborazione tra la nostra amministrazione finanziaria e la direzione generale per il Mercato, la concorrenza e il consumatore del ministero dello Sviluppo Economico.

I codici tributo, inoltre, sono stati suddivisi in maniera piuttosto equa: tre di essi (il 3354, 3355 e 3356) sono quelli che il contribuente dovrà usare per l’imposta da destinare all’Erario, quattro (3357, 3358, 3359 e 3360) sono quelli istituiti per il Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, mentre gli ultimi due sono riservati alle vittime dei fenomeni estorsivi (codice 3361) e al versamento delle sanzioni pecuniarie (codice 3362). Comunque, c’è infine da sottolineare che le imprese avranno tutto il tempo per adeguarsi a questa nuova modalità; la vecchia procedura, infatti, rimarrà ancora in vigore fino al 31 gennaio del 2011.