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Scudo fiscale: Circolare con risposte ai quesiti più frequenti

In Italia siamo nel clou riguardo alla presentazione delle domande per il rimpatrio e/o la regolarizzazione dei capitali illecitamente esportati e detenuti all’estero. Ebbene, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto d’aver emesso una Circolare, la numero 49/E, che contiene le risposte ai quesiti più frequenti formulati sia dalla stampa, sia dalle Associazioni di categoria. Nella Circolare, prelevabile sul sito Internet dell’Amministrazione finanziaria, si forniscono le risposte a ben trenta quesiti sugli aspetti, anche procedurali, dello scudo fiscale. Tre le risposte c’è quella relativa alla modalità con cui l’intermediario deve restituire la dichiarazione riservata; ebbene, questo deve avvenire solamente quando è stata effettivamente saldata l’imposta straordinaria, e quando effettivamente, in caso di regolarizzazione e rimpatrio, le attività emerse siano state ricevute in deposito.

Un altro aspetto di interesse è quello relativo alle domande di emersione presentate entro il 28 ottobre scorso, ovverosia quando era in vigore per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività da far emergere il vecchio modello di dichiarazione riservata. Ebbene, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per precisare che le domande presentate entro il 28 ottobre scorso risultano essere valide a tutti gli effetti, a meno che, invece, siano necessarie delle integrazioni finalizzate a segnalare delle cause che fungono da ostacolo per regolarizzare o rimpatriare le attività.

Il discorso cambia, invece, per quei contribuenti che nelle scorse settimane si sono visti recapitati dall’Amministrazione finanziaria il questionario sulle attività detenute all’estero; per questi, se è stata fornita risposta positiva ad almeno uno dei quesiti del questionario, lo scudo fiscale non è in via generale applicabile. Questo, infatti, è applicabile solo se il contribuente ha aderito allo scudo fiscale prima della notifica del questionario che dovrà comunque essere compilato; spetterà in questo caso, infatti, al contribuente, dimostrare che il questionario è arrivato dopo aver già regolarizzato e/o rimpatriato le attività detenute all’estero.

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