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La partita Iva dell’amministratore di condominio

Il ruolo dell’amministratore di condominio è fondamentale per questo tipo di comunione ed è sancito dall’articolo 1129 del codice civile: ma questo stesso soggetto ha l’obbligo di aprire in ogni caso una partita Iva oppure vi sono delle deroghe? Quando si ha a che fare con un esercizio di tipo abituale e professionale relativo alla gestione dei condomini, si deve necessariamente parlare di attività di lavoro autonomo.

Di conseguenza, si può inquadrare il tutto all’interno dell’esercizio delle arti e delle professioni. Tra l’altro, questo specifico incarico può anche essere assunto in modo del tutto indifferente da una persona fisica, oltre a una società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e a una società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata). In aggiunta, il compenso che si eroga in tal senso può essere fissato in maniera anticipata quando si provvede alla nomina dell’amministratore stesso, oppure, in alternativa, quando si approva il rendiconto annuo, il documento peculiare del condominio. Questo vuol dire che gli adempimenti che si riferiscono allo svolgimento dell’attività in questione dal punto di vista tributaria sono esattamente gli stessi che sono validi per gli altri tipi di professionisti.

L’avvio di un’attività simile, dunque, richiede all’amministratore la partita Iva entro il termine di trenta giorni dall’inizio della stessa, sfruttando, qualora si stia parlando di una persona fisica, di un documento ben preciso, vale a dire il modello AA9/10, il quale può essere prelevato dal sito web della nostra amministrazione finanziaria, più precisamente dalla sezione che è dedicata alla modulistica fiscale. Nell’ipotesi in cui, al contrario, l’attività di amministratore di condominio viene svolta in una maniera che non può essere considerata come sistematica e abituale, allora il soggetto non esercita arti o professioni e proprio per questo motivo non hanno alcun motivo di esistere gli obblighi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

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