Home » IVA » Le lezioni impartite da professionisti non sono esenti da Iva

Le lezioni impartite da professionisti non sono esenti da Iva

L’esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto non ha ragione di esistere nel caso di docenze fornite da un professionista presso un istituto di formazione nell’ambito di corsi organizzati nello specifico da soggetti terzi; in effetti, questo tipo di esenzione fiscale è prevista esclusivamente nell’ipotesi in cui le lezioni, di tipo scolastico o universitario, vengano impartite dal soggetto a titolo personale. C’è anche da dire, comunque, che il titolo personale non è una circostanza contemplata dalla disciplina tributaria quando le prestazioni vengono a essere ricomprese nella nozione di lezioni relative all’insegnamento scolastico o universitario. Il problema in questione era sorto in seguito a un mancato esonero, ai fini dell’Iva, da parte dell’Agenzia delle Entrate tedesca, di quelle attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di formazione professionale, svolte dal socio di una società di diritto civile, il quale gestiva uno studio di consulenza tecnica (causa C-374/08): in questo caso, l’insegnamento che viene impartito è prestato dal socio stesso per conto di un’associazione di diritto privato, anche perché il soggetto si occupava essenzialmente dell’organizzazione e della gestione dei corsi di formazione professionale rivolti a studenti qualificati e titolati dal punto di vista professionale.

 

Per essere più precisi, tra l’altro, la decisione è stata presa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, attraverso la pubblicazione della sentenza del 28 gennaio scorso. Proprio per questa specifica ragione, l’amministrazione tributaria della Germania ha deciso di assoggettare all’imposta tutti quegli importi sottoposti a fatturazione dalla società, in relazione alle lezioni svolte per i corsi di formazione professionale.

 

Inoltre, dettaglio da non trascurare, la società non deve essere considerata alla stregua di un ente di diritto pubblico che persegue fini formativi dal punto di vista istituzionale: le prestazioni oggetto di una controversia non potrebbero dunque essere prese a riferimento per quel che concerne le lezioni relative all’insegnamento di tipo scolastico o universitario da parte di quei docenti che operano a titolo personale.