La direttiva comunitaria numero 55 del 2009 dello scorso 25 maggio ha disposto alcune esenzioni fiscali per quel che riguarda l’introduzione nel territorio di uno stato membro dell’Unione Europea di alcuni beni di cosiddetto “uso personale”: lo scopo di questa direttiva è soprattutto quello di aggirare il maggior numero di ostacoli alla libera circolazione di beni e, in proposito, ha specificato i requisiti che gli stessi beni devono possedere per entrare a far parte dell’esenzione. Già il primo articolo dispone l’esenzione relativamente alle imposte sui consumi per i beni personali introdotti da parte di cittadini privati: al contrario, la stessa esenzione non è invece valida per l’Iva (in proposito bisogna far riferimento alla direttiva 112 del 2006), per i diritti di accisa e per i tributi come le tasse di immatricolazione e di circolazione delle autovetture. Il successivo articolo, poi, interviene per spiegare cosa si deve intendere per “beni personali”; questi ultimi sono sostanzialmente dei beni destinati all’uso personale degli interessati e possono riguardare anche la loro professione.