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Quattordicesima: come si calcola

In Italia tutti i pensionati che percepiscono delle pensioni basse, hanno diritto ogni anno ad una somma aggiuntiva, non tassata, definita comunemente con il termine di “quattordicesima“; la condizione necessaria per usufruire di tale integrazione del reddito è quella che il pensionato debba avere almeno un’età pari a 64 anni; in più devono essere rispettati opportuni requisiti di reddito così come stabilisce la Legge. La somma erogata, tra l’altro, è funzione non solo del rispetto dei requisiti di reddito, ma anche dell’anzianità contributiva e del tipo di pensione, ovverosia se è derivante da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo. Innanzi tutto, il limite di reddito per poter percepire la quattordicesima è quello dei 8.640,84 euro annui; per il calcolo del limite di reddito devono essere escluse le indennità di accompagnamento, gli assegni familiari, il trattamento di fine rapporto, il reddito dell’abitazione ed eventuali arretrati percepiti durante l’anno e per i quali viene applicata una tassazione separata.

Nel caso in cui l’INPS non abbia ancora rilevato i redditi del pensionato, l’Istituto provvede ad inviare ai diretti interessati una lettera con allegato un modulo di verifica dei redditi al fine di poter usufruire o meno del beneficio della quattordicesima. Se il pensionato percepisce una pensione da lavoro dipendente, l’importo corrisposto per la quattordicesima è di 336 euro con un’anzianità contributiva non superiore ai 15 anni; con un’anzianità contributiva da 15 a 25 anni l’importo della quattordicesima sale a 420 euro, mentre è di 504 euro per le anzianità contributive superiori ai 25 anni.

Anche per i titolari di pensione da lavoratore autonomo gli importi sono gli stessi ma variano sempre in funzione del livello di anzianità contributiva: fino a 18 anni di anzianità l’importo è di 336 euro; sale a 420 euro per le anzianità contributive da 18 a 28 anni, ed è di 504 euro per quei pensionati che hanno maturato oltre 28 anni di anzianità contributiva. Restano immutati i criteri di calcolo della quattordicesima anche per l’erogazione delle pensioni ai superstiti, fatto salvo chiaramente il meccanismo delle riduzioni per pensione di reversibilità previste dalla Legge.