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Fatturazione e Iva: obblighi ed esoneri

La fattura è il documento fiscale obbligatorio che viene redatto da colui che vende beni o servizi. Per emettere fattura occorre essere titolare di Partita Iva, per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. Gli imprenditori quindi devono emettere fattura quando vendono un bene o prestano un servizio, a seconda dell’attività svolta. Ma ci sono casi di esonero, ovvero in cui il venditore può anche evitare di emetterla. Se non è espressamente richiesto dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione, il venditore è esonerato dall’obbligo di emettere la fattura nei seguenti casi:

* commercianti al dettaglio;
* agricoltori per beni di propria produzione;
* prestazioni alberghiere;
* somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
* autotrasporti di persone;
* transito sulle autostrade;
* coloro che prestano servizi in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

Significa quindi che questio soggetti non pagheranno le tasse? Assolutamente no, la fattura deve essere assoggettata alle leggi sull’IVA (principalmente il D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni come il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 in attuazione della direttiva 2001/115/CE). Gli operatori che non la emettino avranno però l’obbligo di rilasciare al cliente altri documenti che servono appunto al controllo fiscale, quali la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale. infatti quando andate a fare la spesa non vi lasciano una fattura ma il semplice scontrino.

Tutte le fatture emesse devono essere annotate sul registro delle fatture emesse, tenendo conto delle seguenti scadenze:

* entro 15 giorni dalla data di emissione, se si tratta di fatture immediate;
* entro il termine di emissione della fattura stessa, se si tratta di fatture differite.

Le fatture devono essere annotate cronologicamente indicando quindi data di emissione, numero progressivo di emissione, indicazione del cliente (nominativo o ragione sociale), imponibile distinto per aliquota, IVA distinta per aliquota.