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Iva: necessario documento originale per detraibilità

L’onere dell’IVA viene di fatto sostenuto dai consumatori in quanto essa é compresa nel prezzo dei beni e dei servizi che sono ad essa soggetti. Nel ciclo produttivo commerciale , tuttavia, l’IVA viene anticipata dai soggetti passivi di diritto dell’imposta che sono le imprese, le società, gli enti, gli esercenti arti e professioni contraddistinti da una partita IVA che è una sequenza di 11 numeri che identifica univocamente un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini impositivi. Il numero é composto dalla sigla della Nazione di appartenenza (IT per Italia) e da una sequenza alfanumerica o numerica, variabile da nazione a nazione.

Con Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4502, la Corte di Cassazione ha stabilito che, al fine di poter dedurre i costi, non basta avere una fotocopia della fattura ma deve essere conservato in azienda anche l’originale o il fax (originale) del documento:

Le fotocopie dei documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta. Specialmente se non sono allegate le ragioni che giustificano la mancata esibizione degli originali.

Inoltre affinché si possa beneficiare della detraibilità IVA per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è necessario che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro, e conservi appunto sia le fatture, sia il registro. L’imposta è detraibile se è relativa ad un operazione inerente all’attività svolta, se viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione e se l’operazione non rientra nei casi di indetraibilità.

Cosa avviene nel caso in cui venga derubata la contabilità? Una denuncia di furto non è a dare prova se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico. In pratica occorre che il contribuente si attivi per la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime (in quanto non spetta alle Autorità preposte di operare un esame incrociato dei dati contabili).