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F24 cumulativo: intermediari, al via nuova convenzione triennale

A partire dall’1 gennaio 2010, scattano delle novità per gli intermediari in materia di F24 cumulativo; secondo quanto reso noto in data odierna dall’Agenzia delle Entrate, entrerà infatti in vigore una nuova convenzione triennale che, oltre a mandare in soffitta il regolamento precedente, aggiorna la remunerazione a favore degli intermediari, per l’F24 cumulativo, ad un euro con la fatturazione avente una cadenza annuale. Per quanto riguarda il pagamento delle imposte e dei contributi a favore dei clienti, sui loro conti correnti, nulla cambia visto che le transazioni continueranno ad avvenire telematicamente. L’intermediario dovrà sottoscrivere direttamente online la nuova convenzione triennale, da effettuarsi, per gli intermediari che già utilizzano il servizio di F24 cumulativo, entro e non oltre la fine del mese successivo al primo pagamento che sarà effettuato nel corso del 2010, e comunque, al fine di avvalersi di tale procedura, entro e non oltre il prossimo 30 giugno del 2010.

Gli intermediari che non aderiscono alla convenzione entro il 30 giugno 2010, potranno continuare a trasmettere l’F24 cumulativo ma a patto che poi il professionista, entro il termine improrogabile del 31 luglio 2010, provveda comunque a trasmettere il file di adesione alla convenzione triennale. Oltre questo ultimissimo termine, infatti, tutti gli F24 cumulativi trasmessi dagli intermediari che non si saranno messi in regola con le procedure sopra descritte si vedranno scartare dal sistema l’F24 trasmesso.

Tutto cambia invece per quegli intermediari che non hanno mai utilizzato l’F24 cumulativo; in questo caso, infatti, la loro adesione alla convenzione triennale non prevede alcun limite di tempo. Per poter aderire alla nuova convenzione i professionisti dovranno attendere il prossimo 28 dicembre 20009, quando l’Amministrazione finanziaria provvederà a predisporre online gli aggiornamenti con la funzione che permette di aderire al nuovo “patto” triennale; nulla cambia infine sulle deleghe di pagamento e sulle quietanze dei versamenti che sono sempre accessibili attraverso il “cassetto fiscale“.