Fidelizzazioni: per l’Ue non sussiste la detraibilità dell’Iva

La fidelizzazione è una delle pratiche di marketing più gettonate dalle aziende, soprattutto per il fatto che in questo modo si riesce a mantenere la clientela già esistente con appositi servizi da offrire: questi specifici programmi, comunque, sono ora al centro di una decisione molto importante dal punto di vista fiscale, la quale ha riguardato in primis la Gran Bretagna e, poi, in maniera più allargata, l’intera Unione Europea. Cerchiamo di comprendere nel dettaglio la questione. In pratica, i tipici soggetti che vengono coinvolti nelle fidelizzazioni sono gli sponsor, il gestore del programma e i fornitori, vale a dire coloro che erogano i cosiddetti premi fedeltà a fronte di un determinato punteggio. È l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto la pietra del paragone di queste iniziative.

Inps: come funzioneranno le detrazioni per i pensionati

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sta ponendo in essere delle fondamentali collaborazioni con i Caf e i vari professionisti che beneficiano dell’abilitazione alla trasmissione dei vari modelli fiscali compilati dai pensionati: si tratta, nello specifico, delle dichiarazioni da compilare per ottenere le detrazioni di imposta relative ai familiari a carico. Queste stesse convenzioni sono rimaste in vigore anche il periodo 2010-2011 grazie all’ultima circolare pubblica dall’Inps una settimana fa, documento in cui si è provveduto a mettere in luce quali sono le modalità per la trasmissione tributaria in questione. Gli obblighi che competono a tali contribuenti si riferiscono, in particolare, all’acquisizione della dichiarazione che è stata resa dal pensionato per le detrazioni d’imposta, in modo da inviare poi i modelli all’Istituto. Volendo essere più precisi, si deve ricordare che queste detrazioni sono riconosciute a quei contribuenti che ne hanno comunicato in modo tempestivo tutte le varie variazioni e peculiarità.

 

Bonus ristrutturazioni edilizie: Regione Toscana al quarto posto

Nei primi quattro mesi di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2009, le domande di bonus al 36% sulle ristrutturazioni edilizie sono salite in Toscana del 18%. A darne notizia la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come la Toscana in virtù di questo dato si confermi al quarto posto tra le Regioni italiane. In particolare, nel periodo gennaio – aprile 2010 le domande di inizio lavori sono state quasi 8.500, per l’esattezza 8426, a fronte della quota più elevata di richieste che, nello specifico, sono giunte dalla Provincia di Firenze con 2757 istanze a fronte di un incremento dell’8,84% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Rialzi più marcati delle richieste rispetto al primo quadrimestre 2009 ci sono stati in Provincia di Livorno con un +38,57% per complessive 1006 istanze; in termini numerici al terzo posto nella Regione Toscana s’è classificata la Provincia di Pisa con 856 domande di bonus al 36% sulle ristrutturazioni edilizie; anche in questo caso la crescita è stata superiore alla media con un +21,07%.

Ristrutturazioni edilizie: record agevolazioni fiscali nel Lazio

Nei primi quattro mesi del 2010 nella Regione Lazio, in materia di agevolazioni fiscali, c’è stato il nuovo record di richieste per quel che riguarda le ristrutturazioni edilizie. A darne notizia è la Direzione regionale delle Entrate del Lazio nel precisare come nel periodo preso in considerazione le richieste siano state ben 7.430 nell’ambito del bonus al 36% sulle ristrutturazioni edilizie che i contribuenti laziali hanno richiesto inviando la comunicazione al Centro operativo di Pescara. L’aumento delle richieste nel primo quadrimestre del 2010 è stato pari all’8,7% nel Lazio rispetto allo stesso periodo del 2009; dal 1998, ovverosia dall’anno in cui il bonus al 36% sulle ristrutturazioni edilizie è stato introdotto, le richieste di agevolazione fiscale nella Regione Lazio, aggiungendo i dati dei primi quattro mesi del 2010, salgono sopra  il livello di 262 mila.

Detrazioni risparmio energetico: presentazione rettifiche ai Caf

Lunedì prossimo, 31 maggio 2010, per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi al Caf, è l’ultimo giorno utile per la consegna del modello 730 2010. Ebbene, al riguardo, ed in particolare in materia di detrazioni Irpef al 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, l’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, giovedì 27 maggio 2010, ha emanato una risoluzione, la numero 44/E, con la quale ha fornito dei chiarimenti in merito alla presentazione di rettifiche e di correzioni alla dichiarazione sostitutiva di notorietà al fine di poter fruire del beneficio fiscale. Ebbene, in merito l’Amministrazione finanziaria ha fatto presente come in vista della scadenza di fine mese, ed in virtù dei problemi tecnici dell’Enea, anziché trasmettere telematicamente le correzioni e le rettifiche, queste possono essere presentate direttamente al Centro di Assistenza Fiscale (Caf), oppure all’intermediario abilitato, ovverosia al proprio commercialista di fiducia.

Inps: precisate le istruzioni per le prestazioni in agricoltura

A partire dalla giornata di oggi i contribuenti che svolgono un’attività agricola avranno senza dubbio le idee più chiare, almeno per quel che riguarda l’ambito previdenziale: in effetti, in base a quanto disposto dal messaggio 13212 dell’Inps, deve essere assegnata una disoccupazione di tipo totale a tutti coloro che hanno svolto un lavoro accessorio che non supera il limite dei 3.000 euro. In pratica, sono state delineate con chiarezza le principali disposizioni relative proprio ai disoccupati del settore agricolo e, nello specifico, alle prestazioni che vengono portate a compimento dai soggetti iscritti all’Istituto. Il compenso dunque deve ammontare a 3.000 euro netti e si deve trattare anche di lavoro di tipo occasionale; nell’ipotesi in cui, invece, il limite venga sforato, allora si provvede alla riduzione progressiva dei giorni che devono essere sottoposti a indennizzo.

 

Assonime precisa alcuni punti sull’Iva per prestazioni alberghiere

Si è parlato molto della circolare 25/E di recente pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tema di imposte sui redditi; ebbene, per quel che riguarda la rilevanza fiscale dell’Iva che non viene sottoposta a detrazione circa le prestazioni degli alberghi e la relativa distribuzione di pasti e bevande, l’Assonime (l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni) ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. Anzitutto, se si prende come riferimento normativo il decreto 112 del 1998, ci si accorge che i limiti alla detrazione dell’imposta in questione non esistono più da alcuni anni, sia sui servizi alberghieri che sulle bevande. Pertanto, la detrazione può essere posta in essere rispettando l’articolo 19 del cosiddetto “decreto Iva” e sostenendo le spese nella misura dell’attività d’impresa che viene svolta.

 

Detrazione interessi mutuo: chiarimenti Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con una Circolare, la numero 21/E di ieri, venerdì 23 aprile 2010, ha passato ai raggi X gli sconti fiscali in vista dell’appuntamento con la dichiarazione dei redditi; sono stati in particolare sciolti alcuni dubbi relativamente alle modalità di fruizione delle detrazioni Irpef, a partire da quelle riguardanti la possibilità di “scaricare” gli interessi passivi pagati sul mutuo. Ebbene, al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interessi passivi pagati sul finanziamento immobiliare per la prima casa possono essere detratti anche nel caso in cui si passa da un mutuo intestato ad un solo coniuge ad un altro finanziamento immobiliare, sostitutivo, intestato invece a marito e moglie. Allo stesso modo, il contribuente non perde il diritto alle detrazioni sugli interessi passivi pagati per il mutuo prima casa nel caso in cui questo, per motivi di lavoro, sposta la sua dimora abituale non nello stesso Comune in cui si trova la sede lavorativa, ma in uno limitrofo; questo, in ogni caso, a patto che il cambio di residenza sia strettamente connesso alle mutate esigenze lavorative del contribuente.

Fatture mediche: la detraibilità è limitata per l’imposta di bollo

Le fatture e le ricevute che i contribuenti ricevono da un professionista comportano la detrazione delle spese per l’imposta di bollo: questa eventualità fiscale è comunque possibile solamente nel caso in cui il soggetto ricevente ha effettuato il versamento, sia per inadempienza del professionista che per un accordo tra le due parti in questione. Se invece la casistica rientra al di fuori di queste due ipotesi, allora non si può applicare alcun tipo di detrazione. Tale disposizione era contenuta in una risoluzione dello scorso anno da parte dell’Agenzia delle Entrate (444/E del 18 novembre 2009), la quale ha appunto chiarito il trattamento fiscale che spetta all’imposta da bollo che si riferisce alla fatture delle visite mediche. Come ha sottolineato l’amministrazione finanziaria, il tributo che stiamo esaminando deve essere pagato in relazione alle fatture, alle note, ai conti e a documenti simili che comportano degli addebitamenti o degli accreditamenti, anche quelli che vengono consegnati mediante l’apporto di un soggetto terzo.

 

Detrazioni 2010 coniuge e familiari a carico

Quando i familiari e/o il coniuge sono fiscalmente a carico di un contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi? Ebbene, la condizione fondamentale da rispettare al riguardo è quella che nel 2009 i soggetti considerati tali non abbiano concorso al reddito familiare con somme complessive superiori alla soglia dei 2.840,51 euro. Rispettato tale requisito il contribuente ha diritto per ogni familiare a carico alle detrazioni sull’imposta lorda che variano sia in funzione del soggetto, sia del reddito. Per quanto riguarda le detrazioni per i carichi di famiglia riguardanti il coniuge, l’importo varia in funzione del reddito ed è calcolato per quest’anno, quindi per il modello 730/2010, nella maniera seguente: è prevista una detrazione di 800 euro se il reddito complessivo 2009 si è attestato sotto i 15 mila euro; scende a 690,00 euro, in misura fissa, per redditi superiori a 15 mila euro ma non superiori agli 40 mila euro; ed è sempre di 690 euro per redditi superiori ai 40 mila euro e non superiori agli 80 mila euro.

Bonus ristrutturazioni: Regione Lazio al sesto posto nazionale

Nella Regione Lazio dal 1998 ad oggi sono state inviate complessivamente ben 254.636 comunicazioni al Centro operativo di Pescara dell’Amministrazione finanziaria per ottenere il bonus fiscale sulle operazioni di ristrutturazione edilizia. A farlo presente nei giorni scorsi è stata la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate Lazio, sottolineando come il dato sopra indicato ponga la Regione al sesto posto nazionale con una quota sul totale pari al 6,3%. Buoni sono anche i dati 2009 visto che le domande di bonus per le ristrutturazioni agevolate sono aumentate del 15% rispetto al 2008; lo scorso anno, infatti, i contribuenti laziali hanno inviato al Centro operativo di Pescara dell’Amministrazione finanziaria ben 25.711 istanze di richiesta di detrazione fiscale sulle spese per interventi di ristrutturazione edilizia rispetto alle 22.343 domande del 2008.

Scontrino parlante farmaci: i chiarimenti delle Entrate

In risposta ai quesiti formulati da un dottore commercialista in materia di scontrino parlante legato all’acquisto dei farmaci, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 10/E, la cui diffusione è avvenuta in data odierna, ha fornito tutta una serie di chiarimenti sull’ammissibilità delle deduzioni e delle detrazioni di imposta in funzione delle caratteristiche della ricevuta. In particolare, l’Agenzia delle Entrate “apre” ufficialmente allo scontrino parlante avente natura in sigla, ovverosia senza la necessità di indicare nello scontrino parlante “medicinale o “farmaco”, per esempio, ma vanno bene anche le abbreviazioni come “med.”, oppure “otc” per indicare il medicinale da banco, oppure ancora “f.co” per indicare il farmaco e “Sop” per indicare la vendita di un trattamento senza obbligo di prescrizione.

Bonus ristrutturazioni: la detrazione vale per l’intero condominio

La detrazione dall’Irpef del 36% ha ricevuto il parere positivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quel che riguarda i lavori condominiali svolti in tutte le parti comuni degli edifici adibiti a residenza: in effetti, la risoluzione 7/E che la stessa Agenzia ha provveduto a pubblicare tre giorni fa ha risposto a un’istanza di un’associazione riguardante proprio alcuni chiarimenti in merito. Nello specifico, tale documento ha precisato che il bonus in questione riguarda i lavori che vengono eseguiti solo sulle parti condominiali che sono citate dall’articolo 1117 del codice civile, vale a dire il suolo relativo all’edificio, le fondazioni, i muri maestri, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici e molto altro; inoltre, bisogna includere in questo novero anche i locali di portineria e per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, le installazioni e i manufatti di ogni tipo per il godimento comune (ascensori, pozzi e cisterne solo per citare alcuni esempi).

Riqualificazione energetica: altolà a cumulo incentivi fiscali

In materia di detrazioni per riqualificazione energetica lo sconto fiscale fruibile deve essere “unico”; a spiegarlo con una risoluzione ad hoc, la numero 3/E, è stata in data odierna l’Agenzia delle Entrate, la quale ha in particolare precisato come il contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica non possa avvalersi del cumulo degli incentivi fiscali sfruttando a livello nazionale la detrazione al 55% sulle spese sostenute ed ammissibili, e poi sfruttare anche l’eventuale presenza di incentivi della stessa natura messi a punto dagli Enti Locali, dalle Regioni o dalla Comunità Europea. Nessun “raddoppio” dello sconto, quindi, attraverso il cumulo di incentivi della stessa natura; questo significa, in accordo con quanto messo in evidenza proprio dall’Agenzia delle Entrate con una nota, che un contribuente, a far data dall’1 gennaio 2009, che sostiene spese per la riqualificazione energetica, deve scegliere se optare per la fruizione dell’agevolazione fiscale/detrazione al 55%, oppure su altri incentivi presenti a livello comunale, regionale o comunitario.