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Assonime precisa alcuni punti sull’Iva per prestazioni alberghiere

Si è parlato molto della circolare 25/E di recente pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tema di imposte sui redditi; ebbene, per quel che riguarda la rilevanza fiscale dell’Iva che non viene sottoposta a detrazione circa le prestazioni degli alberghi e la relativa distribuzione di pasti e bevande, l’Assonime (l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni) ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. Anzitutto, se si prende come riferimento normativo il decreto 112 del 1998, ci si accorge che i limiti alla detrazione dell’imposta in questione non esistono più da alcuni anni, sia sui servizi alberghieri che sulle bevande. Pertanto, la detrazione può essere posta in essere rispettando l’articolo 19 del cosiddetto “decreto Iva” e sostenendo le spese nella misura dell’attività d’impresa che viene svolta.

 

Il contenuto del decreto 112/98, invece, ha introdotto un’innovazione particolare che ha creato qualche dubbio e perplessità: in effetti, a regime, secondo questa legge, le spese sarebbero deducibili, pur se nel limite del 75% del loro totale. Il problema sorge in relazione all’imposta che rimane a carico dell’impresa o del soggetto esercente per difetto del documento contabile (vale a dire la fattura). L’opinione corrente delle Entrate è quella per cui l’Iva che viene sottoposta a detrazione non rappresenta in alcun modo un costo ai fini del reddito e quindi non è deducibile in questo senso, anche nell’ipotesi in cui viene richiesta la fattura fiscale.

 

Per dirimere le controversie maggiori, in particolare quelle delle imprese di più grandi dimensioni, Assonime ha per l’appunto spiegato che l’Imposta sul Valore Aggiunto non detratta è un costo rilevante ai fini della determinazione finale del reddito imponibile. Di conseguenza, anche il parere della nostra amministrazione finanziaria si è dovuto conformare a tale orientamento: se la fattura non viene richiesta, l’Iva non detratta per motivazioni di antieconomicità degli oneri di procedura viene a rappresentare un costo da dedurre ai fini delle imposte sui redditi.