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Scontrino parlante farmaci: i chiarimenti delle Entrate

In risposta ai quesiti formulati da un dottore commercialista in materia di scontrino parlante legato all’acquisto dei farmaci, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 10/E, la cui diffusione è avvenuta in data odierna, ha fornito tutta una serie di chiarimenti sull’ammissibilità delle deduzioni e delle detrazioni di imposta in funzione delle caratteristiche della ricevuta. In particolare, l’Agenzia delle Entrate “apre” ufficialmente allo scontrino parlante avente natura in sigla, ovverosia senza la necessità di indicare nello scontrino parlante “medicinale o “farmaco”, per esempio, ma vanno bene anche le abbreviazioni come “med.”, oppure “otc” per indicare il medicinale da banco, oppure ancora “f.co” per indicare il farmaco e “Sop” per indicare la vendita di un trattamento senza obbligo di prescrizione.

Via libera quindi allo scontrino parlante senza l’indicazione della natura del prodotto in maniera esplicita ma attraverso delle sigle, ma il dottore commercialista aveva anche chiesto se sia possibile l’integrazione delle informazioni presenti nello scontrino parlante con degli altri documenti, tra cui, ad esempio, la copia del foglietto illustrativo, o la copia della ricetta medica con il timbro della farmacia. Ebbene, in questo caso la risposta delle Entrate è negativa in virtù del fatto che, necessariamente, il documento di spesa deve riportare sia la natura, sia la qualità e la quantità del prodotto che è stato acquistato. Nessuna necessità di conservazione è inoltre prevista per la fotocopia della ricetta del medico di base.

In merito, infatti, l’Amministrazione finanziaria sottolinea come nei documenti di spesa che vengono rilasciati dalle farmacie ci sia tutto quello che serve, ovverosia la dicitura e, per ogni farmaco, il corrispondente codice a barre che, attraverso una lettura ottica, identifica univocamente l’AIC, ovverosia il numero di autorizzazione all’immissione in commercio. Inoltre, tra le diciture ammesse, e che quindi non fanno decadere i benefici dello sconto Irpef, ci sono anche quelle relative sia a “ticket”, sia ad “omeopatico“.

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