Addizionale Irpef, il 7 giugno verrà rimosso il blocco

 Il 7 giugno 2011 sarà una data spartiacque per gli enti locali che intendono applicare l’addizionale Irpef: prima di quel giorno infatti, non sarà possibile nessuna modifica, né verso l’alto né verso il basso, in attesa che venga introdotto il regolamento che andrà a disciplinare la rimozione di questa sospensione. Tutte queste disposizioni sono elencate con chiarezza nel Decreto Legislativo 23 di quest’anno, relativo al cosiddetto federalismo fiscale municipale. Secondo il Dipartimento delle Finanze, tra l’altro, vi sono sessanta giorni di tempo a disposizione del Ministero dell’Economia per approntare nel dettaglio modalità e tempi della rimozione stessa, con riferimento esplicito a nuove imposte o maggiorazioni. Un possibile rialzo del cosiddetto Addirpef è consentito in presenza di determinate condizioni, ma bisognerà ancora attendere un mese per essere sicuri di operare in maniera corretta, altrimenti si rischia seriamente di adottare misure illegittime e quindi impugnabili.

Modello Irap 2011: gli sconti di cassa sono deducibili

 La deducibilità degli sconti di cassa direttamente dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dalla sua base imponibile può rimanere valida, a meno che non si tratti di oneri finanziari (ad esempio gli interessi passivi su mutui e cambiali): questa affermazione è quella che possiamo ricavare dalla lettura di una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sentenza che è andata a chiarire alcuni aspetti relativi al modello di quest’anno. Volendo essere più precisi, gli sconti in questione devono essere considerati, tra gli altri, i premi di consumo che sono stati raggiunti per quel che concerne le vendite e le promozioni di tipo commerciale. Ed è proprio la commercialità che ha svolto un ruolo determinante per tali constatazioni, visto che la si è fatta prevalere rispetto all’aspetto finanziario, diversamente da come era stato invece previsto dal Fisco. Ma non si tratta dell’unica precisazione in merito a questa specifica imposta. In effetti, prendendo come riferimento una circolare di due anni fa dell’Agenzia delle Entrate, ci si è accorti che i contributi relativi all’assunzione di lavoratori sono rilevanti ai fini tributari nel limite dell’ammontare del costo del personale che può essere dedotto.

Anche lo Stradivari diventa oggetto di una controversia fiscale

 Nemmeno la musica più pregiata riesce a scampare alle grinfie del fisco, ma spesso è doveroso fare alcune precisazioni. L’ultimo caso ha riguardato un concertista americano giunto in Italia con il suo pregiato violino, uno Stradivari: varie incomprensioni hanno portato alla mancata dichiarazione di questo strumento di fronte alle Dogane, tanto che poi lo stesso soggetto si è visto contestate sanzioni superiori a 370mila euro e il sequestro dello stesso violino. A dire il vero le differenze di lingua avevano agevolato il malinteso, ma ci sono volute alcune sentenze per dirimere la controversia. La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania è intervenuta in favore del concertista, revocando di fatto la contestazione e le multe, ricordando inoltre che il bene non era stato importato in maniera definitiva. Ovviamente, lo Stradivari sarebbe rimasto nel nostro paese soltanto in via temporanea, più che altro la mancata esibizione del documento di accompagnamento alla dogana può comportare una sanzione differente, ma non così alta come quella iniziale.

Giamaica: parte oggi la riorganizzazione del Fisco

 La data odierna rappresenta una svolta molto importante per il fisco giamaicano: in effetti, da oggi la Tax Administration Jamaica, l’Agenzia delle Entrate del paese caraibico, diventerà una nuova organizzazione a tutti gli effetti. L’amministrazione non sarà altro che il consolidamento di tre distinti dipartimenti tributari, nello specifico l’Inland Revenue Department, il Taxpayer Audit and Assesment Department (attivo, come si intuisce dal nome, nei controlli fiscali) e il Tax Administration Services Department. Trattandosi quindi di una sorta di “fusione”, i tre enti appena citati cesseranno di esistere in quanto tali in queste ore e assumeranno una forma del tutto diversa, combinando le loro funzioni peculiari. Come verrà a strutturarsi la nuova amministrazione fiscale? Anzitutto, essa avrà delle precise responsabilità per quel che riguarda la gestione nazionale di tasse e imposte, includendo in questo novero anche i dazi doganali e quelli relativi alle importazioni e alle esportazioni che il paese realizzerà (quelle che vengono classificate come “tasse internazionali”).

Il Regno Unito è pronto a intervenire sulla tassa aeroportuale

 La Gran Bretagna è pronta a seguire l’esempio di Grecia e Irlanda per quel che riguarda la cosiddetta “airport tax”, la tassa aeroportuale: si tratta di una misura che si è ormai resa necessaria per sostenere adeguatamente il turismo, in particolar modo il settore in questione, così duramente colpito dalla crisi economica e dal conseguente calo dei passeggeri. È proprio per questi motivi che molte nazioni stanno provvedendo a ridurre, se non ad eliminare, questo specifico tributo. In altri casi, invece, gli interventi sono stati improntati al rialzo. Volendo essere più precisi, c’è da dire che la Grecia ha adottato tale restrizione fiscale da circa un mese e che il provvedimento rimarrà in vigore per tutta la durata del 2011. In Germania, invece, è stato l’ambiente a giustificare l’intervento, visto che l’Aviation Tax Act rappresenta un’imposta turistica finalizzata a contrastare gli effetti dell’inquinamento del trasporto aereo (si va da una tariffa minima di otto euro fino a un massimo di quarantacinque).

Modello 770: le novità per i sostituti d’imposta

 Il modello 770 si rinnova ancora: la dichiarazione fiscale in cui vanno annotati gli imponibili e i contributi versati a fini pensionistici di Tfr e altri fondi, contiene infatti delle novità piuttosto interessanti per quel che concerne l’anno attualmente in corso. Di quali innovazioni si tratta esattamente? Il quadro SY è stato modificato in maniera piuttosto sostanziale: questo quadro è quello riservato ai dati sui pignoramenti che sono avvenuti nel 2010, senza fare alcuna distinzione tra il terzo erogatore e il debitore principale, e bisognerà prestare attenzione alla nuova struttura. In effetti, il nuovo quadro viene a comporsi di due distinte sezioni, una destinata alla compilazione del terzo erogatore (indipendentemente dalla ritenuta del 20%) e un’altra per il debitore principale, il contribuente che ha l’obbligo di presentare la versione semplificata del modello, fornendo dei dati di identificazione.

Irlanda: beni artistici per la compensazione fiscale

 L’Office of the Revenue Commissioners, l’Agenzia delle Entrate irlandese, e l’arte non sono mai stati così vicini come in questo momento. In effetti, l’amministrazione finanziaria di Dublino ha introdotto una novità di rilievo per quel che riguarda la propria attività di riscossione; per la prima volta, oltre alle consuete voci come le imposte sui redditi, l’Iva e i vari profitti, è apparso anche il bene artistico ed il motivo di tale scelta è piuttosto semplice da spiegare. Tutti i quadri, i documenti storici, le sculture e altri oggetti di rilievo artistico possono essere ceduti dai contribuenti che ne sono proprietari al Fisco come veri e propri sostituti delle tasse dovute; questi tesori, quindi, vengono a costituire una sorta di compensazione tributaria innovativa, una mossa che ha anche l’obiettivo di sostenere l’economia nazionale, così duramente provata dall’ultimo terribile anno.

Ctr Lazio: la dichiarazione Irap non integra il presupposto d’imposta

 L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, più precisamente la sua dichiarazione, non può rappresentare da sola un elemento da configurare come presupposto d’imposta: la constatazione può essere estrapolata da ben due sentenze piuttosto recenti della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale ha voluto sostanzialmente ribadire l’importanza dell’autonoma organizzazione, l’unico requisito in grado di dar vita a questa applicazione fiscale per quel che concerne i professionisti. Da ciò se ne può ricavare che nell’ipotesi di un presupposto sostanziale del tutto assente, allora l’Irap non è in alcun modo dovuto, nemmeno quando si presenta la dichiarazione tributaria. Le due pronunce in questione risalgono a pochi mesi fa, ma vanno a rimpolpare la già vasta giurisprudenza relativa all’applicazione dell’imposta a questi specifici contribuenti. Tra l’altro, bisogna sottolineare come gran parte di queste sentenze siano andate a favorire la posizione dei contribuenti stessi e non il fisco, anche perché in molti casi si era verificata la compilazione del quadro IQ della dichiarazione Irap, ma sempre dimenticando di citare l’autonoma organizzazione, un elemento che emerge con chiarezza dal Decreto Legislativo 446 del 1997 (il testo normativo che ha introdotto il tributo).

Basilicata: la regione impugna la tassa sulle disgrazie

 La particolare denominazione di “tassa sulle disgrazie” è stato affibbiato a uno dei tanti provvedimenti che sono stati inseriti nel cosiddetto Decreto Milleproroghe: nello specifico, questa imposizione fiscale prevede che le accise sui carburanti vengano aumentate nell’ipotesi di una calamità naturale (da qui il nome così curioso ma anche incisivo). La scelta del governo sembra andare contro le esigenze più naturali dei cittadini, e quindi non deve stupire più di tanto l’ultima iniziativa adottata a tal proposito dalla Regione Basilicata. In effetti, la regione meridionale ha impugnato questo stesso tributo di fronte alla Corte Costituzionale, adducendo come motivo principale la violazione di ben quattro articoli della nostra Costituzione. L’associazione tra la tassa e la Basilicata è dovuta al fatto che lo scorso 1° marzo si è verificata proprio in questa zona una forte alluvione, la quale ha provocato danni considerevoli per tutto il metapontino.

Sconti infragruppo: non si configura una elusione fiscale

 La Corte di Cassazione ha aggiunto un altro tassello alla disciplina fiscale del cosiddetto transfer pricing: secondo la Suprema Corte, infatti, quando aziende del nostro paese e società di nazionalità estera pongono in essere delle operazioni con sconti infragruppo, queste stesse attività non hanno alcun rilievo in relazione a tale normativa. Si tratta di una sentenza piuttosto controversa e che è andata a sciogliere i dubbi sorti in merito a un contenzioso degli anni Novanta, quindi piuttosto datato. Se le imprese coinvolte fanno parte di un gruppo, la loro valutazione deve avvenire necessariamente al “valore normale”, vale a dire quel valore che rappresenta il prezzo di libera concorrenza, le condizioni che sarebbero state stabilite da parti completamente indipendenti. Nel dettaglio, questa disputa aveva riguardato un’impresa italiana e altre consociate alle prese con degli sconti solitamente non adottati sulle cessioni di beni simili a società indipendenti.

Edilizia: i vantaggi della ritenuta ridotta al 4%

 La ritenuta d’acconto relativa a quelle somme che sono incassate da chi esegue ristrutturazioni e pone in essere il risparmio energetico dal punto di vista edilizio potrebbe essere ridotta dal 10 al 4%: la percentuale attuale è stata fissata ormai la scorsa estate, quando la novità è stata introdotta in relazione ai due bonus tipici del settore, vale a dire quello del 36% (detrazione sulle ristrutturazioni) e del 55% (il bonus energetico appunto). La ritenuta stessa viene trattenuta dagli istituti di credito nel momento in cui diventa obbligatorio pagare le spese esclusivamente con dei bonifici bancari. L’applicazione, quindi, non ha alcuna ragione di esistere se il contribuente che beneficia delle detrazioni è un’impresa. Tra l’altro, bisogna anche precisare che la banca non può conoscere l’importo esatto dell’Imposta sul Valore Aggiunto relativo al bonifico ed è per questo motivo che la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di delineare alcuni chiarimenti in merito alla base imponibile.

Cedolare secca: la disciplina delle case a uso foresteria

 Si è parlato tanto in questi giorni della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, ma manca ancora un tassello per completare questo interessante quadro fiscale: si tratta delle case a uso foresteria e di quelle che vengono affittate a una società, a sua volta affittuaria. Cosa accade in queste ultime due ipotesi? Anzitutto, c’è da ricordare che l’inquilino non deve presentare un requisito soggettivo specifico, quindi esso può assumere le sembianze di una persona fisica, ma può anche essere una società o un’impresa. Quando la locazione si riferisce a una società che poi non utilizza in modo diretto l’immobile, ma lo affitta direttamente a uso residenziale a dei soggetti terzi, la cedolare secca non ha ragione di esistere, in quanto si tratta di una fattispecie per la quale essa va esclusa; l’Agenzia delle Entrate ancora non si è pronunciata a tal proposito, ma il motivo addotto per l’esclusione dovrebbe essere il mancato utilizzo del fabbricato come abitazione.

Assegni di maternità: l’Inps comunica gli importi del 2011

 La circolare 69 dell’Inps risale ormai a due giorni fa, ma la sua importanza rimarrà valida per tutto il corso del 2011: in effetti, si tratta di un documento fondamentale dal punto di vista previdenziale, dato che ha provveduto a fissare quelli che sono gli importi precisi e dettagliati in relazione agli assegni di maternità. Il riferimento dell’istituto romano è andato, per la precisione, alle somme di denaro che vengono normalmente elargite dai comuni italiani, ma anche a quelli statali, senza dimenticare, poi, gli affidamenti preadottivi e le adozioni che sono state poste in essere proprio nell’anno in questione. Il novero è dunque molto ampio ed era necessaria un po’ di chiarezza. Come è ovvio che sia, anche le nascite devono essere avvenute nei dodici mesi nell’anno cominciato da appena un trimestre, ma non sono solamente queste le novità a cui devono prestare attenzione le famiglie italiane. Anzitutto, bisogna precisare che l’importo complessivo dell’assegno comunale è pari a 316,25 euro per ogni singolo mese, mentre la somma stanziata in una prospettiva temporale più ampia è di 1.581,25 euro.

Sisma giapponese: il paese può ripartire grazie al fisco

 I sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano, ma in molti casi possono anche fornire delle informazioni molto interessanti: è il caso dell’indagine che è stata condotta dopo un mese esatto dal terremoto che ha sconvolto diverse aree del Giappone, provocando danni e vittime. Gli orientamenti sono ben delineati e mettono in luce anche e soprattutto un interesse marcato nei confronti di tasse e imposte. Secondo il 38% dei giapponesi che sono stati coinvolti in tal senso, si potrebbe puntare a una pressione fiscale ancora più intensa, visto che questa fetta della popolazione sarebbe favorevole a una operazione simile, ma soltanto nel caso in cui il gettito di denaro ottenuto in questa maniera fosse poi sfruttato per finanziare adeguatamente la ricostruzione del paese. Un’altra buona fetta degli abitanti intervistati (il 31% per la precisione) è più propenso nei riguardi di una manovra di governo che sia improntata all’aumento tributario e alla contemporanea emissione di titoli obbligazionari.