Del domi
cilio fiscale si può parlare dopo aver letto e approfondito due articoli del Dpr numero 600 del 1973 (meglio noto come TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi): si tratta degli articoli 58 e 59 per la precisione, il quale fa riferimento a tre casi ben precisi. Anzitutto, esso viene fornito per le persone fisiche che hanno la residenza nel nostro paese, più precisamente guardando alla residenza anagrafica delle stesse (vedi anche Cos’è il domicilio fiscale). Nel caso in cui si tratti di persone fisiche che non sono invece residenti, il domicilio fiscale viene dato dal comune in cui viene prodotto il reddito o in cui si è realizzato quello più alto.
differenza tra tasse e tariffe
Come detto negli articoli precedenti lo Stato, al fine di far funzionare la macchina burocratica
Il governo Letta ha deciso di rinviare l’aumento IVA di tre mesi. L’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore non passerà più, pertanto, dal 21 al 22 per cento con decorrenza 1 luglio 2013, ma rimarrà nella sua attuale entità. Un rinvio che non esclude, tuttavia, che in un prossimo futuro a breve termine l’imposta possa essere concretamente ritoccata in aumento, con nuovo aggravio per le già tartassate tasche delle famiglie italiane.
E’ di un miliardo e mezzo (complessivi) di euro lo stanziamento che il governo Letta ha previsto per agevolare l’assunzione di 200 mila giovani. Il tutto, mediante la detassazione dei contratti a tempo indeterminato per un periodo di tempo di 18 mesi, il rifinanziamento degli incentivi all’autoimprenditorialità e l’autoimpiego, il rilancio dei tirocini e dell’alternanza tra scuola e lavoro.
La pressione fiscale effettiva è salita al 53 per cento, mentre l’economia “sommersa” varrebbe circa il 18 per cento del prodotto interno lordo. Sono queste le principali considerazioni formulate dal presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, che in una recentissima audizione in Parlamento ha citato i dati forniti dal Ministero dell’economia, definendo “molto grave” il problema dell’evasione fiscale, e sottolineando le divisioni esistenti sul tema del suo contrasto.
Il Consiglio dei ministri ha recentemente fornito alcuni chiarimenti molto importanti sul regime fiscale da applicare alle c.d. “Società tra professionisti” (StP), nuove forme giuridiche societarie che sono state introdotte nel nostro ordinamento per disciplinare le attività di studi associati e altre attività di collaborazione. Stando a quanto chiarito dal Consiglio, professionisti e imprenditori che vorranno costituire una società per l’esercizio delle attività professionali, dovranno sottostare, anche ai fini Irap, al regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche.