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sanzioni ravvedimento operoso 2013

Per tutti i contribuenti che hanno dimenticato di effettuare un versamento è possibile sfruttare un istituto denominato ravvedimento operoso che consente di pagare delle sanzioni in modalità ridotte. Il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del d. lgs 472 del 1997, consente quindi di regolarizzare, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella piena, nel caso in cui siano stati omessi, in modo parziale o totale, alcuni versamenti.

Tuttavia il ravvedimento operoso non è eseguibile in tutti i casi di omesso versamento ma devono sussistere particolari condizioni, tra cui :

  1. La violazione effettuata non deve essere stata già contestata ( e pertanto notificata con regolare raccomandata) da parte dell’amministrazione finanziaria;
  2. Non siano già iniziate ispezioni, verifiche o controlli nei confronti del contribuente (in caso contrario al cittadino sarà inibito di utilizzare il ravvedimento per tutta la durata del controllo, ispezione o verifica);
  3. Il contribuente non abbia comunque ricevute altri atti (accertamento con adesione, notifica inviti, ecc.) da parte dell’agenzia dell’entrate.

In base alle nuove disposizioni pertanto chi ha omesso un versamento ai fini o ai fini delle imposte dirette, o nel caso di omesso versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta,  potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso. Per regolarizzare l’omissione il contribuente dovrà versare contemporaneamente l’imposta dovuta, gli interessi (con il calcolo al tasso legale sino al giorno in cui si effettua il versamento) e la sanzione in misura ridotta.

Quest’ultima, in base alle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2011 dovrà essere calcolata nel seguente modo:

  • 3 % dell’imposta qualora si effettui il versamento entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 3,75 % qualora si paghi oltre i 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione d’imposta relativa all’anno in cui è stata commessa l’infrazione.

Recentemente inoltre è stato previsto una sorta di ravvedimento sprint per i contribuenti che pagano entro i 14 giorni dalla data di scadenza prevista (in questo caso la sanzione è pari allo 0,2 per cento giornaliero sino al 14simo giorno).