Gli aerotaxi e la base imponibile Iva

La giornata di ieri ha visto protagonista l’Agenzia delle Entrate con una nuova risoluzione di estremo interesse, la numero 111/E: con tale documento, la nostra amministrazione finanziaria ha voluto aggiungere dei chiarimenti importanti in merito alla determinazione della base imponibile dell’Imposta sul Valore Aggiunto per quel che riguarda il trasporto di passeggeri tramite aerotaxi. Si tratta, infatti, di un servizio piuttosto diffuso tra le varie compagnie aeree. L’argomento non è proprio nuovo di zecca, in quanto circa sei mesi fa si è discusso in più di una occasione dell’imposta su aeromobili e aerotaxi.

Corrispettivi grande distribuzione: la scadenza del 15 ottobre

L’Imposta sul Valore Aggiunto è la grande protagonista della scadenza fiscale prevista per il prossimo 15 ottobre, tra una settimana esatta: oltre alle operazioni relative allo spesometro, infatti, la nostra amministrazione finanziaria ha scelto tale data per l’adempimento delle trasmissione dei corrispettivi Igd. Con quest’ultima sigla si identificano di solito le imprese che sono attive nell’ambito della grande distribuzione, le quali sono chiamate a rendere noti i corrispettivi per tutte le operazioni poste in essere nel corso del mese di settembre. La trasmissione a cui si sta facendo riferimento, inoltre, può avvenire in tre modi distinti.

La detrazione dell’Iva per la partecipazione ai congressi

Una discussione sulle possibili detrazioni dell’Imposta sul Valore Aggiunto merita sempre di essere approfondita e dettagliata: i casi con cui si può avere a che fare sono davvero molti, dunque è necessaria molta chiarezza da questo punto di vista. Che cosa accade, ad esempio, quando si partecipa a un congresso e si sostengono delle spese per un albergo o una struttura simile? Bisogna capire se l’Iva pagata per questi versamenti può essere detratta e soprattutto se l’imposta è quella relativa ai costi del solo giorno dell’evento oppure anche dei due giorni che precedono e seguono lo stesso.

Il ravvedimento è nullo quando si pagano meno interessi

Il ravvedimento operoso dell’Imposta sul Valore Aggiunto diventa nullo nel momento in cui il contribuente paga meno interessi in termini quantitativi: secondo la Corte di Cassazione, infatti, non si può parlare di buona fede in questo caso, nemmeno tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto coinvolto, così come ha stabilito da tempo lo Statuto del Contribuente. Si tratta, dunque, di una novità assoluta per quel che riguarda tali fattispecie.