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Il nuovo regime di liquidazione dell’Iva

Debutto a partire dal 1° dicembre 2012 per il nuovo regime di liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa per tutti i soggetti Iva che non beneficino di regimi speciali. In quest’ultimo caso la contabilità di cassa non è preclusa limitatamente alle eventuali operazioni che seguono le regole ordinarie dell’Iva e previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 Dpr 633/72. Il regime di esigibilità differita potrà essere utilizzato solo dai soggetti passivi, Iva che hanno un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.

Inoltre il nuovo regime potrà essere adottato dagli enti non commerciali se svolgono attività commerciale limitatamente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizio rilevanti in Italia nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Mentre saranno esclusi dalle regole del nuovo regime di liquidazione Iva le attività che rientrano nei seguenti regimi speciali:

  • Regime per il commercio di Sali, tabacchi, fiammiferi, settore editoriale, vendita di trasporto pubblico e sosta, per intrattenimenti, giochi e attività (articolo 74, dpr 633/72);

  • Regime di margine per chi vende beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o collezione per agenzie che vendono beni all’asta (articolo 36, decreto n. 41 legge 23 febbraio 1995);

  • Il regime previsto per i produttori agricoli, agenzie di viaggi e turismo, quello per attività agricole connesse, quello per le attività di agriturismo;

In tutti i casi sopraelencati il regime speciale Iva per cassa potrà essere applicato solo alle eventuali operazioni che seguono le regole ordinarie Iva, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 Dpr 633/1972. In questi casi l’impresa potrà fruire del regime speciale ed anche di quello per cassa (solo per le operazioni diverse e separate nella contabilità). Per quanto concerne il limite di fatturato di 2 milioni di euro, qualora detto limite venga superato non sarà possibile si avrà la disapplicazione dell’esigibilità Iva differita dalla data di pagamento, per tutte le operazioni attive e passive che verranno effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.