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Iva di gruppo: come sanare la mancata presentazione dell’istanza

Per quanti hanno scelto di optare per l’iva di gruppo e che non hanno inoltrato la dovuta comunicazione per gli anni 2011 e 2012, potranno sanare la situazione entro il 31 dicembre di quest’anno. La misura eccezionale è stata infatti disposta dalla circolare n. 38 del 28 settembre 2012 che in fase di prima applicazione dell’istituto ha fissato il termine del 31 dicembre 2012. L’art. 2 del Dl 16/2012 ha già introdotto disposizioni che consentono al contribuente di sanare inadempienze formali connesse a fruizione di benefici fiscali o regimi opzionali. La disposizione ha infatti previsto che la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi opzionali deve essere preventivamente comunicato attraverso un’istanza inoltrata all’agenzia delle entrate.
La domanda potrà essere anche inoltrata oltre i termini purchè non siano iniziate ispezioni, verifiche o accessi nei confronti del contribuente e purché vi siano i seguenti requisiti:
Il contribuente abbia i requisiti previsti dalle norme di riferimento;
Effettui la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile;
Effettui il versamento della sanzione minima dovuta così come disposto dall’art. 11, comma 1, del d. lgs 497/1997 ossi al’importo di 258 euro attraverso F24 (senza possibilità di compensare);
Inoltre esteso anche il regime di applicazione rispetto a quanto previsto dal dpr 442/97. In materia iva ad esempio la possibilità di sanare sarà estesa anche a chi aderisce al regime iva di gruppo. Per attivare il regime è necessario presentare l’apposito modello iva 26 entro il termine di liquidazione dell’imposta relativa al mese di gennaio del’anno di riferimento. A regime, qualora il modello 26 non sia presentato entro febbraio si potrà quindi fruire della remissione in bonis entro il 1 settembre. Il dl 16/2012 è entrato in vigore alla data del 2 marzo 2012, e pertanto sarà possibile sanare le irregolarità per le quali a tale data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ai fini della regolarizzazione, che solo nel caso del 2012 è stato considerato come se fosse il 31 dicembre

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