L’imposta sostitutiva per la cessione dei bollini

 La risoluzione 101/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a rendere pubblica ieri ha avuto come oggetto principale la tassazione dei cosiddetti bollini, più precisamente la cessione dei punti premio tra le società partner. Ebbene, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, questo trasferimento va trattato in maniera specifica dal punto di vista tributario. In effetti, la cessione appena menzionata non può scontare l’Imposta sul Valore Aggiunto, ma l’imposta sostitutiva (l’aliquota in questione è del 20%). Il caso esaminato, inoltre, è quello in cui il cliente provvede a chiedere come premio i punti relativi a un altro concorso e non un bene vero e proprio.

Gli acconti di Irpef, Irap e Ires

 Il 30 novembre sarà una data molto importante per quel che riguarda gli acconti: si tratta, infatti, dell’ultima data disponibile per pagare gli ultimi anticipi relativi all’anno attualmente in corso, il 2012. Questa operazione, inoltre, andrà a riguardare diverse imposte, vale a dire l’Irpef, l’Irap e l’Ires, di conseguenza il novero dei contribuenti coinvolti sarà davvero variegato. Il calcolo della somma da versare dipenderà sostanzialmente da alcune variabili, ma non vi sarà l’opportunità di sfruttare il metodo della rateizzazione, visto che è già stato concesso per il versamento della prima quota.

Ddl Stabilità: la tassa sui peluche

 Il Ddl Stabilità ha previsto modifiche alla Tobin Tax e al patto di stabilità: una possibile misura fiscale di cui invece non si sta parlando in maniera molto approfondita, al contrario, è quella relativa alla cosiddetta “tassa sui peluche”. È questo, infatti, l’appellativo che è stato affibbiato all’imposta inserita nel decreto in questione, un contributo una tantum e di importo pari a cinquecento euro che andrà a riguardare quelle macchinette a gettone che consentono di vincere tramite un’apposita gru i pupazzi presenti in una teca. Tali macchinari sono presenti molto spesso all’interno dei centri commerciali o all’ingresso dei supermercati.

Le barriere architettoniche e l’Iva al 4%

 Questa estate si è avuto modo di parlare delle piattaforme elevatrici e dell’Iva al 4% per le cessioni: ora il discorso può essere ampliato senza dubbio alle barriere architettoniche in generale. In particolare, bisogna capire qual è la definizione più corretta a cui fare riferimento per applicare l’Imposta sul Valore Aggiunto in forma ridotta. Lo spunto normativo più importante è senza dubbio quello che viene fornito dal secondo articolo del Decreto Ministeriale numero 236 del 1989 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”).