Studi e società: scaduto il termine per il pagamento delle ritenute

È scaduto proprio nel corso della giornata di ieri l’ultimo termine relativo al versamento dei debiti contributivi e al fisco per quel che concerne il mese di febbraio: nello specifico, si tratta dei pagamenti che devono essere effettuati dagli studi associati, ma anche dalle società semplici e da quelle personali, le quali avranno la possibilità di spendere in compensazione le eccedenze delle ritenute d’acconto che sono state loro restituite dai soggetti partecipanti. Le precisazioni circa questa disciplina fiscale possono, tra l’altro, essere rinvenute nella circolare 12/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare cinque giorni fa. Vi è questa compensazione in ragione del fatto che esiste un assenso da parte del partecipante; in tal caso, la data certa è anteriore o in concomitanza con la presentazione del relativo modello di pagamento, oltre all’utilizzo di un apposito codice tributo e all’esposizione dell’eccedenza in relazione alla dichiarazione dei redditi.

 

Opzione Irap: le regole per imprese e società di persone

Scade proprio nella giornata di oggi il termine ultimo per l’opzione ai fini Irap: si tratta, per la precisione, della scadenza irrevocabile relativa a tre periodi d’imposta, terminata la quale essa si intende rinnovata in maniera tacita. L’opzione in questione può essere esercitata dalle società di persone e dalle imprese individuali che rientrano nell’ambito applicativo del decreto 446 del 1997 e che si trovano in regime di contabilità ordinaria. La preferenza per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap deve essere necessariamente trasmessa attraverso la modalità telematica, utilizzando l’apposito modello che è disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’opportunità, messa a disposizione dalla Finanziaria 2008, consente di “sfuggire” alle normali regole, a patto però che si tratti di soggetti in contabilità ordinaria: la comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per cui si vuole esercitare l’opzione.

 

Pressione fiscale e crisi: liberi professionisti in affanno

Quello che sta per chiudersi in Italia sarà un anno orribile per i liberi professionisti, i quali più di tutti, al pari delle piccole imprese e micro imprese, hanno risentito degli effetti nefasti della crisi finanziaria ed economica. Non a caso, Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani, in base a delle rilevazioni effettuate dallo Sportello del Contribuente, ha denunciato come con la pessima congiuntura abbiano chiuso il 14% degli studi professionali, ovverosia la bellezza di 300 mila attività gestite dai liberi professionisti: dai giornalisti ai veterinari e passando per i medici, i biologi, i dottori commercialisti, i sociologi e gli avvocati. D’altronde la crisi, oltre ad aver innescato una stretta creditizia come non si vedeva da decenni, ha causato, a scapito dei professionisti, il mancato incasso di parcelle da parte di soggetti, su tutti le imprese in crisi, che si sono trovati non solo a corto di liquidità, ma in molti casi hanno portato direttamente i libri in Tribunale.

La scissione aziendale senza progetto può dar luogo ad elusione

Solitamente, una operazione di scissione aziendale beneficia di tutti i vantaggi tributari che sono per essa previsti dal sistema, ma ciò è valido solamente se esistono fondate ragioni economiche alla base della stessa operazione. Se, invece, viene a mancare un valido progetto imprenditoriale volto a dare impulso all’attività, allora il Fisco può anche non riconoscere i benefici fiscali in questione, attribuendo alla scissione il carattere di elusività. In sintesi, questo ragionamento è quanto disposto dalla risoluzione 256/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare lo scorso 2 ottobre. L’ipotesi più importante che si può fare in questo caso è quella di una scissione totale proporzionale di una società in nome collettivo, attiva nella vendita di mobili e arredamenti, in due società che avranno in consegna un ramo operativo e lo stabilimento dove si svolge la produzione, al fine di vendere in una fase successiva le partecipazioni del complesso aziendale.

 

Comunicazioni di irregolarità: un canale dedicato anche per Unico Società di Persone

All’inizio dello scorso mese di giugno, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad attivare, a favore degli intermediari autorizzati, ovverosia ai consulenti del lavoro, esperti contabili, dottori commercialisti e consulenti tributari, un canale dedicato riguardo alle comunicazioni di irregolarità del periodo di imposta 2006, ed in particolare per i modelli Unico 2007 Società di Capitali. Ebbene, a partire dalla data di ieri, mercoledì 15 luglio 2009, è stato attivato allo stesso modo un canale dedicato che riguarda sempre il periodo di imposta 2006, ed in special modo il modello Unico 2007 Società di Persone. L’Amministrazione finanziaria ha deciso di estendere il servizio anche alle comunicazioni di irregolarità per il modello Unico 2007 Società di Persone a seguito dei riscontri positivi ottenuti dalla gestione delle comunicazioni di irregolarità, attraverso il controllo automatizzato, per il modelli Unico 2007 Società di Capitali.

Ecco i principi alla base della ritenuta degli utili delle società non residenti

La circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate ha messo in luce alcuni chiarimenti riguardanti le modifiche normative che la Finanziaria 2008 ha apportato al regime fiscale dei dividendi in uscita: il chiarimento più importante si riferisce ai dividendi corrisposti a società ed enti residenti nell’Ue, per i quali non vige alcuna presunzione in base a cui gli utili distribuiti si considerano formati in via prioritaria entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. L’intento della legge finanziaria era principalmente quello di portare degli adeguamenti al regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita in conformità a quanto dispongono i principi proprio dell’Unione Europea. In particolare, si è provveduto ad eguagliare il carico tributario che grava sui dividendi corrisposti ai soggetti che risiedono all’interno dell’Ue a quello che invece è corrisposto per gli utili a soggetti residenti. La ritenuta deve essere applicata su dividendi e strumenti considerati simili alle azioni dal punto di vista fiscale, ma anche su proventi da contratti di associazione in partecipazione.

 

La prima nota o brogliaccio: il primo impatto con le scritture contabili

La prima nota detta anche brogliaccio è una scrittura elementare ovvero una scrittura che serve di preparazione, di analisi e di completamento alle scritture complesse, é dipreparazione per la compilazione del libro giornale. Siamo quindi di fronte a un registro elementare, per cui la prima nota non richiede nessuna forma obbligatoria. Ciò significa che ogni impresa può crearne una propria, ovvero un foglio di calcolo creato appositamente dall’azienda: ad esempio, la prima nota potrebbe essere tenuta anche con un semplice foglio excel. Non esistono neanche particolari regole da seguire per la sua compilazione, ma una caratteristica é importantissima: chiarezza e precisione di tutte le informazioni che andremo a inserire nella prima nota.

Le operazioni devono essere riportate in ordine di data. Su di essa dovranno essere riportati tutti i fatti esterni di gestione e per ognuno di essi si dovrà indicare appunto la data, i riferimenti ai documenti originari, la descrizione, l’importo e qualsiasi riferimento ad altri atti di gestione.