Sono ormai quasi due mesi che la Duma, camera bassa dell’Assemblea federale della Russia, ha posto il suo voto favorevole alla legge di riforma relativa al cosiddetto transfer pricing: sono previste, al momento attuale, altre due letture di questo tipo, ma il processo avviato è molto importante dal punto di vista fiscale per la vasta nazione europea. Tra le novità più rilevanti in questo senso possiamo citare, senza dubbio, l’estensione del requisito soggettivo: in effetti, sono ora considerate parti correlate al trasferimento di prezzi, oltre alle persone giuridiche e fisiche che partecipano per una quota superiore al 20%, anche le imprese con le società partecipate oltre il 50%, il soggetto che ha fondato un trust all’estero con i beneficiari e le varie entità gestite e le società dove l’amministrazione viene diretta da una stessa persona fisica. Per quel che riguarda, invece, le società che avranno aderito al consolidato russo, vi sarà l’esclusione dall’applicazione di questo specifico regime tributario.
L’Agenzia delle Entrate
Lo scorso anno le somme recuperate nella Regione Marche dalle azioni di lotta e di contrasto all’
Mancano oramai poche ore per l’entrata in vigore, in via obbligatoria, di “ComUnica”, la
Nell’ambito delle azioni programmate di lotta e di contrasto all’evasione fiscale internazionale,