Gli aumenti di Irpef e Irap in Toscana

I contribuenti toscani temono già da ora l’inizio del 2013: in effetti, a partire dal prossimo mese di gennaio l’Irpef e l’Irap sono destinate ad aumentare, una misura utile per compensare i tagli della spending review. Nel dettaglio, nonostante pochi giorni fa si parlare proprio dell’imposta relativa al reddito delle persone fisiche in termini incoraggianti (Riduzione Irpef, per Grilli ne guadagnerà il 99% dei contribuenti), ora si scopre che essa aumenterà a seconda delle fasce di reddito, visto che si è reso necessario compensare le detrazioni che sono state introdotte per i figli a carico. Riguardo l’Imposta sul Reddito delle Attività Produttive, invece, quest’ultima coinvolgerà circa un sesto delle aziende presenti in Toscana.

Delega fiscale: le novità per Irap e Ires

Tra le tante novità che sono state introdotte nella cosiddetta “delega fiscale”, approvata la scorsa settimana alla Camera, figura sicuramente la revisione di una buona parte del sistema fiscale: in particolare, si è deciso di chiarire in maniera adeguata il significato dell’autonoma organizzazione, in modo da capire quando si può assoggettare un ente all’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Non si tratta di un intervento di poco conto, anzi è stata proprio questa definizione a complicare parecchio la vita ai contribuenti, dato che non sono stati mai ben compresi i veri confini applicativi dell’imposta, soprattutto quando si è avuto a che fare con gli imprenditori e i professionisti.

Campania, Calabria e Molise: Irap e addizionale Irpef in aumento

Il 2012 sarà un anno di rincari piuttosto decisi per quel che concerne l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e l’addizionale dell’Irpef, una constatazione che vale soprattutto per tre regioni meridionali: si tratta, nello specifico, della Campania, della Calabria e del Molise. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso nota ieri questa maggiorazione, visto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato Permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza non hanno fatto altro che prendere atto di quelli che sono gli ultimi risultati in questo senso.

La nuova possibilità per scegliere il regime Irap

Non è rimasto molto tempo per decidere quale opzione Irap può essere considerata la più favorevole in assoluto: c’è infatti tempo fino a dopodomani per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire le imprese di tipo individuale e le società di persone, nel pieno rispetto del regime di contabilità ordinaria. In pratica, tali enti hanno l’opportunità di selezionare il calcolo del valore della produzione netta per determinare poi l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Una volta che sarà stata compresa una convenienza piuttosto che un’altra, allora si dovrà comunicare il tutto alla nostra amministrazione finanziaria, visto che esiste un apposito canale elettronico che è stato messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Bonus Irap per l’assunzione di giovani e donne

Il decreto legge appena ufficializzato dal presidente della Repubblica, tra le varie manovre correttive,  prevede uno sconto IRAP per le imprese che assumono a tempo indeterminato. Questo tipo di contratto é diventato ormai quasi un miraggio sempre più difficile da concretizzare, a causa dell’esistenza di vari tipi di collaborazione che, spesso non in maniera del tutto legittima, lo sostituiscono a oltranza. Questo nuovo bonus potrebbe, forse, incentivare le imprese ad assumere finalmente a tempo indeterminato, giovani e donne. Vediamo i dettagli tecnici del nuovo bonus.

Legge di stabilità: cosa cambia nella deduzione dell’Irap

I riferimenti tributari della Legge di Stabilità sono precisi e meriti, ad esempio merita un approfondimento quello che riguarda l’Irap, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive: in particolare, il testo normativo in questione parla di tale tassa in relazione alle defiscalizzazioni per le nuove autostrade di cui saranno beneficiare le società di progetto che investono in tale settore (anche l’Iva viene ricompresa in tal senso). Volendo essere ancora più precisi, c’è da dire che il contenuto di questa materia si trova all’interno dell’articolo 18 della legge stessa. In pratica, l’intento è quello di agevolare la costruzione delle infrastrutture autostradali con la finanza di progetto; il sistema in questione prevede che si taglino o addirittura si eliminino del tutto gli importi del contributo pubblico che viene stanziato a fondo perduto.

Irap, l’esclusione degli agenti di commercio

L’Irap non è una tassa che compete agli agenti di commercio del nostro paese: la constatazione deriva da una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, più precisamente la numero 19329 che è stata depositata proprio nei giorni scorsi e che ha messo in luce l’attività essenzialmente imprenditoriale dei soggetti in questione. Per quale motivo si è resa necessaria una sentenza del genere? La questione era sorta dopo che una Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il rifiuto della nostra amministrazione finanziaria in merito a un rimborso per l’imposta regionale in questione, nello specifico quella versata nel triennio compreso tra il 1998 e il 2000. Il contrasto era piuttosto evidente, anche se invece la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva invece dato ragione al contribuente privato, spiegando questa scelta col fatto che l’organizzazione non rappresenta un elemento connaturale dell’attività professionale, diversamente da quanto avviene per l’impresa.

Irap: precisazioni sul credito da recuperare

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato proprio in questi giorni una fondamentale circolare relativa all’Imposta sul Reddito delle Attività Produttive: la risoluzione 79/E, infatti, ha riguardato da vicino il credito Irap maturato nel 2009, il quale può essere opportunamente recuperato anche nel modello Unico senza quello Irap di quest’anno. Si tratta, in pratica, di una precisazione che si è resa necessaria per quei contribuenti che si sono trovati di fronte a crediti del 2010 e ad alcune eccedenze di carattere fiscale. Come spiegato chiaramente dalla nostra amministrazione finanziaria, perfino quando la dichiarazione Irap non confluisce nella dichiarazione dei redditi, la compensazione tributaria va indicata nel quadro RX di Unico (la sezione ideale è il rigo RX23, denominato per l’appunto “Altre imposte”). A chi si rivolge nello specifico questo documento?

Irap banche: Abi perplessa su aumento tassazione

Il Presidente dell’ABI, Giuseppe Mussari, al termine della riunione del comitato esecutivo, nel corso del quale si è discusso in merito alla manovra triennale di correzione dei conti pubblici, ha sottolineato come, in questa fase molto delicata per il nostro Paese, la tenuta dei conti dello Stato rappresenti la massima priorità per tutti. Pur tuttavia, ha aggiunto il Presidente Mussari, non convince molto l’aumento dell’aliquota IRAP per le banche; questo perché si tratterrebbe di un ennesimo aumento della pressione fiscale sulle imprese bancarie, che già sono state penalizzate dal regime di tassazione più alto d’Europa, il 15% in più rispetto alla media. Ed in merito all’inasprimento dell’imposta di bollo sul deposito titoli, secondo il Presidente Mussari andrebbero studiate ed introdotte forme di esenzione a favore di quei depositi aventi un controvalore basso.

Irap: lo studio associato è sempre obbligato al versamento

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive sembra interessare molto la Corte di Cassazione: proviene infatti ancora una volta da Piazza Cavour la pronuncia che ha coinvolto questo tributo, il quale viene delineato in maniera ulteriore. Che cosa ha stabilito la Suprema Corte? In realtà, le sentenze sono due e hanno riguardato da vicino le attività di tipo professionale. La prima ordinanza risale allo scorso 30 maggio, quando i giudici del “Palazzaccio” hanno affermato che gli studi associati sono tenuti al versamento dell’Irap anche nell’ipotesi in cui gli esercizi sono inesistenti e i compensi per i dipendenti sono modesti, più precisamente quando non esiste alcun dato che sostiene un’affermazione del genere. Inoltre, se il contribuente possiede uno studio associato all’interno della propria abitazione e una sola autovettura, allora i presupposti per il pagamento vengono meno.

Entrate-Sardegna: importante accordo su addizionali e Irap

Le regioni autonome del nostro paese presentano sempre una casistica piuttosto particolare e variegata per quel che concerne l’ambito fiscale: non è da meno la Sardegna, la quale ha recentemente concluso un accordo fondamentale con la nostra amministrazione finanziaria. Che cosa ci si può aspettare dalla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e la seconda isola più estesa di tutto il Mediterraneo? I due cardini della partnership prevedono disposizioni molto interessanti in riferimento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e sulle addizionali dell’Irpef, un argomento, quest’ultimo, di cui si discute moltissimo alla luce dell’introduzione del federalismo municipale. Le due gestioni tributarie in questione verranno affidate ancora ed esclusivamente al fisco, così come hanno deciso Franco Sardi, il quale fa parte del’assessorato sardo per il bilancio e il credito, e Libero Angelillis, il direttore regionale della stessa Agenzia.

Modello Irap 2011: gli sconti di cassa sono deducibili

La deducibilità degli sconti di cassa direttamente dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dalla sua base imponibile può rimanere valida, a meno che non si tratti di oneri finanziari (ad esempio gli interessi passivi su mutui e cambiali): questa affermazione è quella che possiamo ricavare dalla lettura di una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sentenza che è andata a chiarire alcuni aspetti relativi al modello di quest’anno. Volendo essere più precisi, gli sconti in questione devono essere considerati, tra gli altri, i premi di consumo che sono stati raggiunti per quel che concerne le vendite e le promozioni di tipo commerciale. Ed è proprio la commercialità che ha svolto un ruolo determinante per tali constatazioni, visto che la si è fatta prevalere rispetto all’aspetto finanziario, diversamente da come era stato invece previsto dal Fisco. Ma non si tratta dell’unica precisazione in merito a questa specifica imposta. In effetti, prendendo come riferimento una circolare di due anni fa dell’Agenzia delle Entrate, ci si è accorti che i contributi relativi all’assunzione di lavoratori sono rilevanti ai fini tributari nel limite dell’ammontare del costo del personale che può essere dedotto.

Ctr Lazio: la dichiarazione Irap non integra il presupposto d’imposta

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, più precisamente la sua dichiarazione, non può rappresentare da sola un elemento da configurare come presupposto d’imposta: la constatazione può essere estrapolata da ben due sentenze piuttosto recenti della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale ha voluto sostanzialmente ribadire l’importanza dell’autonoma organizzazione, l’unico requisito in grado di dar vita a questa applicazione fiscale per quel che concerne i professionisti. Da ciò se ne può ricavare che nell’ipotesi di un presupposto sostanziale del tutto assente, allora l’Irap non è in alcun modo dovuto, nemmeno quando si presenta la dichiarazione tributaria. Le due pronunce in questione risalgono a pochi mesi fa, ma vanno a rimpolpare la già vasta giurisprudenza relativa all’applicazione dell’imposta a questi specifici contribuenti. Tra l’altro, bisogna sottolineare come gran parte di queste sentenze siano andate a favorire la posizione dei contribuenti stessi e non il fisco, anche perché in molti casi si era verificata la compilazione del quadro IQ della dichiarazione Irap, ma sempre dimenticando di citare l’autonoma organizzazione, un elemento che emerge con chiarezza dal Decreto Legislativo 446 del 1997 (il testo normativo che ha introdotto il tributo).