Le fatture e le ricevute che i contribuenti ricevono da un professionista comportano la detrazione delle spese per l’imposta di bollo: questa eventualità fiscale è comunque possibile solamente nel caso in cui il soggetto ricevente ha effettuato il versamento, sia per inadempienza del professionista che per un accordo tra le due parti in questione. Se invece la casistica rientra al di fuori di queste due ipotesi, allora non si può applicare alcun tipo di detrazione. Tale disposizione era contenuta in una risoluzione dello scorso anno da parte dell’Agenzia delle Entrate (444/E del 18 novembre 2009), la quale ha appunto chiarito il trattamento fiscale che spetta all’imposta da bollo che si riferisce alla fatture delle visite mediche. Come ha sottolineato l’amministrazione finanziaria, il tributo che stiamo esaminando deve essere pagato in relazione alle fatture, alle note, ai conti e a documenti simili che comportano degli addebitamenti o degli accreditamenti, anche quelli che vengono consegnati mediante l’apporto di un soggetto terzo.
L’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, 14 aprile 2010, ha emesso una importante circolare, la numero 18/E, con la quale vengono indicate agli uffici le linee operative in merito al contenzioso, anche per il passato, delle liti tributarie in materia di operazioni di cessione immobiliare nel caso in cui l’unico elemento a disposizione sia stato solamente lo scarto tra il prezzo dichiarato ed il valore normale. A tal fine, quindi, l’Agenzia delle Entrate, in materia di accertamento su reddito di imprese e di imposta sul valore aggiunto (
In Italia i contribuenti sono letteralmente tartassati dal Fisco per effetto di una