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Cassazione: gli studi di settore necessitano sempre di contraddittorio

Le ultime sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione mettono in evidenza un’interessante realtà dal punto di vista fiscale: in effetti, gli studi di settore, così come era stato disposto in precedenza per i parametri, rappresentano un vero e proprio sistema di ricostruzione del reddito del contribuente e, per tale motivo, costituiscono anche delle presunzioni semplici, le quali però devono sempre essere accompagnate dal sostegno di altri elementi volti a rafforzare la pretesa da parte del Fisco. Inoltre, dettaglio non trascurabile, l’accertamento in questione può avere luogo solamente dopo che vi è stato il contraddittorio con lo stesso contribuente. Sono queste le conclusioni a cui sono giunte, per l’appunto, le sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638 che la Cassazione ha provveduto a pubblicare e depositare due giorni fa. Cosa possiamo recepire da queste disposizioni?

 


Appare evidente come per arrivare all’accertamento dagli studi di settore, sia necessario aver sentito il contribuente coinvolto in un contraddittorio, a pena di nullità dell’intera operazione: dunque, il contraddittorio è un elemento obbligatorio, soprattutto nel caso in cui riesca a spiegare le ragioni e i motivi per le quali le medie che sono espresse da Gerico non lo rappresentano e per quale motivo non si è adeguato a quanto disposto. Inoltre, bisognerà valutare caso per caso l’eventuale inattività del contribuente nei confronti dell’invito al contraddittorio; ciò nonostante, si deve ricordare che il soggetto può contestare un determinato accertamento davanti al giudice tributario anche a conclusione del contraddittorio.

 

Le sentenze hanno anche messo in luce un altro aspetto fondamentale in questo senso: gli studi più recenti sono applicabili in maniera retroattiva rispetto a quelli precedenti, visto che si tratta del risultato di un affinamento degli strumenti di rilevazione della redditività. Infine, l’onere della prova deve essere ripartito tra il contribuente e il Fisco; il contribuente spiegherà la validità delle condizioni di esclusione dell’attività, mentre il Fisco dovrà dimostrare come applicare lo standard prescelto.