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Gli studi di settore non solo validi per i negozianti in crisi

La situazione di crisi economica in cui può incappare un commerciante o un titolare di un negozio è una delle condizioni per le quali si possono disapplicare gli studi di settore: la certezza in questione è giunta dopo una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha preso in esame il caso di un contribuente che proprio per tale crisi è costretto a chiudere l’attività. Tra l’altro, bisogna ricordare che questo strumento, come ricordato in questa come in altre occasioni dai giudici di Piazza Cavour, rappresenta una presunzione semplice in merito agli accertamenti tributari, il tutto basato su specifici metodi della statistica.

La decisione degli “ermellini” risale a cinque giorni fa e ha messo in luce una casistica ben precisa; in effetti, il ragionamento prende spunto dal fatto che gli studi di settore non hanno alcuna regione di esistere quando si ha a che fare con un’attività che ha una durata piuttosto breve. Comunque, è sempre necessario che il contribuente coinvolto da questa situazione provveda ad attivare un apposito contradditorio, specificando quali condizioni sussistono per giustificare l’esclusione fiscale in questione. La sentenza si era resa necessaria a seguito di un ricorso avanzato dalla nostra amministrazione finanziaria, la quale si era scagliata con una pronuncia precedente, vale a dire quella di una Commissione Tributaria Regionale; quest’ultima, nello specifico, aveva annullato un avviso di accertamento delle Entrate, proprio a causa della cessazione dell’attività.

In effetti, bisogna tener conto della realtà che vive il negoziante, altrimenti si rischia di ingenerare delle situazioni ambigue e di difficile comprensione. La stessa Cassazione, poi, ha confermato altre prese di posizione: tra le altre, si possono citare quelle in base a cui l’accertamento standardizzato attraverso gli studi di settore rappresenta un sistema di presunzioni semplici e che la gravità e la precisione della presunzione vanno assimilati soltanto in sede di contraddittorio, prendendo in esame le condizioni effettive del contribuente.