Piccola proprietà contadina: abolito il certificato dell’ispettore

 Per piccola proprietà contadina si intende solitamente quella agevolazione fiscale che riguarda l’acquisto di terreni agricoli e che prevede la riduzione fino a 129,11 euro dell’imposta di registro e di quella di trascrizione; ebbene, la risoluzione 36/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha chiarito alcuni aspetti circa questo ambito. In effetti, in base a tale documento della nostra amministrazione finanziaria, la piccola proprietà contadina non prevede più che il certificato dell’ispettore agrario provinciale sia necessario, così come era già stato anticipato dal Decreto legge 194 del 2009, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. I tecnici delle Entrate si sono sostanzialmente riferiti al testo normativo che ha introdotto l’agevolazione in questione per risolvere la controversia, ossia la legge 604 del 1954.

 

Iva su triangolazione: il rapporto con l’intermediario non ha rilievo

 Le operazioni relative alla triangolazione dell’Iva (con questo nome si intende le attività fiscali poste in essere tra due operatori residenti in Italia e un terzo che si trova invece in una nazione comunitaria) possono beneficiare senza alcun problema della non imponibilità tributaria anche quando il contratto con la società terza viene concluso da un cessionario in modo diretto: questa eventualità comunque rimane valida soltanto nell’ipotesi in cui la stipula contrattuale sia avvenuta su espresso mandato, visto che in tal caso il soggetto cessionario opera in qualità di intermediario. Questa specifica disposizione fa parte di una delle ultime decisioni dell’amministrazione finanziaria del nostro paese, visto che può essere estrapolata dalla risoluzione 35/E che l’Agenzia delle Entrate ha appunto provveduto a pubblicare la scorsa settimana; si è trattato, per essere più precisi, di una importante precisazione, resasi necessaria alla luce della rettifica di altri documenti precedenti.

 

Veneto: Entrate e Confindustria unite dai rimborsi Iva

 La Regione Veneto fa un importante passo in avanti per quel che riguarda le questioni relative ai rimborsi dell’Imposta sul Valore Aggiunto; in effetti, Ildebrando Pizzato, direttore generale dell’Agenzia delle Entrate della regione settentrionale, e Andrea Tomat, numero uno di Confindustria sempre in relazione allo stesso territorio, si sono accordati per porre in essere un’intesa volta ad agevolare una risoluzione più equa possibile delle controversie fiscali in questione, vale a dire quelle conciliazioni che si riferiscono al rimborso dell’imposta che è stata versata sugli acquisti degli autoveicoli messi a disposizione dalle aziende. Si tratta, tra l’altro, di una tesi piuttosto importante, visto che è stata recepita anche da una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (è una pronuncia che risale ormai a quattro anni fa e che prendeva in esame i rimborsi che erano maturati nell’anno d’imposta 2002): ora, a distanza di qualche anno, proprio quei rimborsi sono stati ottenuti dai contribuenti che erano rimasti coinvolti.

 

Belgio: le ultime novità sulle doppie imposizioni

 La circolare numero 4 pubblicata quest’anno (precisamente lo scorso mese di aprile) dal Fisco belga ha chiarito alcuni punti molto interessanti relativi alle modalità con cui porre in essere l’esenzione in relazione alle doppie imposizioni; il riferimento più importante è ovviamente il modello Ocse, il quale suggerisce di adottare due varianti, l’esenzione totale oppure quella progressiva, ma esiste anche il cosiddetto metodo del credito d’imposta. Quando si parla di esenzione totale, ci si riferisce a un cittadino che risiede in una nazione contraente e che percepisce dei redditi imponibili in un altro stato contraente; in questo caso, è compito dello Stato di residenza adottare l’esenzione da tassazione di questi specifici patrimoni. Per quel che riguarda invece i dividendi e i canoni, c’è da dire che vale una deduzione fiscale sui redditi, il cui importo sarà pari all’imposta che è stata versata nell’altro stato.

 

Biglietto digitale del tifoso: l’acquisto è valido anche in contanti

 Si fa un gran parlare in questi giorni della situazione del calcio nel nostro paese, ma soprattutto del tifo organizzato e della relativa tessera del tifoso: almeno fino alla prossima stagione agonistica, il biglietto digitale rappresenterà ancora un acquisto effettuabile mediante il pagamento in denaro cash, ma soltanto se quest’ultimo dovesse essere accompagnato dalla stessa tessera. La disposizione in questione è divenuta effettiva dalla giornata di ieri, visto quanto emerge dalla lettura dell’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Che cosa si vuole perseguire in tal senso? La tessera del tifoso, una carta appositamente pensata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per migliorare l’ordine pubblico, dovrebbe essere ancor più incentivata e diffusa, nonostante non sia uno strumento che piaccia così tanto ai diretti interessati, i tifosi.

 

Riviera romagnola: le Entrate riscontrano delle incongruenze

 La spiaggia della Riviera Romagnola comincia a scottare e ancora più calda sarà per coloro che si sono resi protagonisti delle incongruenze fiscali che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accertare: l’operazione, condotta dalla direzione provinciale di Ravenna è riuscita addirittura a far confluire una somma pari a 650.000 euro, denaro che verrà restituito allo Stato, visto che l’attività di controllo della nostra amministrazione finanziaria ha appurato dei fatti penalmente rilevanti. Cosa è successo esattamente? Il protagonista della vicenda in questione è stato uno stabilimento balneare della riviera della Romagna, luogo che attira ogni estate tantissimi turisti; l’indagine della Guardia di Finanza ha messo in luce alcune novità relative a dei redditi di impresa del periodo compreso tra il 2005 e il 2007. In particolare, c’è da sottolineare come in questo caso siano emerse delle incongruenze tributarie quantomeno ambigue per quel che concerne i ricavi che venivano dichiarati in maniera effettiva e gli incassi delle stesse imprese.

 

Svizzera: duty free disponibili anche per passeggeri in arrivo

 I negozi duty-free, vale a dire quelli che troviamo di solito agli imbarchi degli aeroporti e accessibili a determinati tipi di soggetti, potranno godere di una fondamentale innovazione, almeno per quel che riguarda la Svizzera: in effetti, la nazione rossocrociata ha deciso di rendere questi centri dello shopping disponibili anche a quei passeggeri che provengono da stati esteri. Più che altro, si tratta di una proposta avanzata dal Consiglio Federale elvetico e che dovrà essere esaminata dalle Camere. Come è noto, i duty-free sono accessibili soltanto dai passeggeri che stanno lasciando un determinato aeroporto e non anche a quelli che sono in arrivo. L’iniziativa svizzera tenterà di modificare queste restrizioni, anche perché sono circa quattro anni che in territorio elvetico si va avanti con proposte, consultazioni e pareri in questo senso.

 

Cassazione: anche gli interessi concorrono a formare il reddito

 Il fatto che gli interessi relativi a una mora di pagamento non siano stati percepiti quando si parla di crediti con società dello stesso gruppo, comporta, per il contribuente interessato, un onere nell’ipotesi in cui la mancata contabilizzazione sia evidentemente antieconomica: si tratta di una importante precisazione che è stata effettuata dalla Corte di Cassazione, mediante la pubblicazione di una sentenza dello scorso 7 maggio. La pronuncia della Suprema Corte si era resa necessaria alla luce di una contestazione, da parte della Guardia di Finanza, riguardo degli interessi su crediti nei confronti dei clienti. In quel caso, infatti, l’ufficio coinvolto aveva dovuto rettificare il maggior reddito all’impresa; il contribuente aveva vinto la sentenza di secondo grado, ma contro questa decisione si era opposta l’Agenzia delle Entrate, portando come motivazione la violazione del Tuir proprio in questo specifico ambito. Il comportamento antieconomico era dettato dal fatto che non veniva usato lo stesso criterio di addebito nei riguardi di una società del gruppo, un modus operandi che consentiva di ritenere tassabili gli interessi del caso.

 

Consob, comunicate le modalità di trasmissione dei dati finanziari

 Una delle ultime comunicazioni pubblicate dalla Consob (la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) ha riservato importanti notizie dal punto di vista fiscale: in effetti, è stata pubblicata nel sito internet della stessa Commissione la comunicazione che risale ormai allo scorso 26 aprile, documento che invita espressamente le società emittenti che sono quotate in Borsa alla trasmissione, mediante la modalità telematica, dei dati informativi e finanziari che sono presenti nelle varie relazioni finanziarie che si redigono ogni anno. Per essere più precisi, inoltre, l’invio in questione deve essere effettuato entro e non oltre la data del prossimo 20 maggio (non mancano quindi moltissimi giorni alla scadenza fiscale), in modo da avviare il sistema di trasmissione; Teleraccolta, il programma informatico appositamente ideato dalla Consob, sarà l’unico consentito in questo caso.

 

Sisma Abruzzo: nuovo software per la trasmissione dei dati

 È passato più di un anno dal 6 aprile 2009, il giorno in cui L’Aquila si svegliò nel cuore della notte, turbata da uno dei più tremendi terremoti del nostro paese: a distanza di tutto questo tempo non cessano comunque le iniziative fiscali in favore dei contribuenti che sono stati danneggiati da questo evento, con l’Agenzia delle Entrate ovviamente in prima fila per quel che riguarda le innovazioni. In particolare, l’ultima novità si riferisce a internet, visto che è online sul sito delle stesse Entrate il software da utilizzare per compilare i dati relativi ai contributi per la ricostruzione, un documento elettronico destinato ai Comuni coinvolti dal sisma. Di cosa si tratta esattamente? L’amministrazione finanziaria del nostro paese ha deciso di venire incontro ai contribuenti abruzzesi; mediante questo software sarà possibile comunicare tutti i dati sui contributi che sono stati concessi o anche revocati, ai fini della ricostruzione, della riparazione e del riacquisto delle abitazioni che hanno subito dei danni.

 

Agenzia delle Entrate: compensazioni Iva in calo nel 2010

 Il Rapporto sulle entrate del fisco messo a punto dal Dipartimento delle Finanze del nostro paese e dalla Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato alcuni aspetti importanti relativi alla situazione tributaria del nostro paese; in particolare, c’è da dire che nel trimestre che va da gennaio a marzo di quest’anno sono stati registrati aumenti sostanziosi per quel che riguarda l’Iva e l’Ire (Imposta sul Reddito). Entrando nel dettaglio di queste rilevazioni, l’imposta sul valore aggiunto è riuscita a conseguire un aumento di 0,8 punti percentuali, vale a dire 172 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa; per quel che concerne invece l’Ire, quest’ultima imposta ha subito un incremento importante dell’1,4% (572 milioni di euro in più rispetto al 2009). A cosa sono dovuti questi aumenti? Le influenze maggiori sono state esercitate dal contemporaneo calo delle entrate relative ai redditi da capitale, vista anche la riduzione dei tassi di interesse. Ciò nonostante, le compensazioni della stessa Iva sono declinate in maniera sensibile.

 

Extra pensione Inpdap: entro il 28 maggio i redditi del 2009

 I pensionati dell’Inpdap devono cerchiare in rosso sul calendario la data del prossimo 28 maggio: in particolare, ci stiamo riferendo a quei soggetti che nel corso del 2009 hanno percepito una somma in aggiunta per quel che riguarda l’integrazione della pensione di base e che possono beneficiare di questo specifico contributo anche quest’anno. Si tratta, in pratica, di una dichiarazione fiscale che è stata appositamente approntata dall’istituto previdenziale e che deve essere appunto consegnata dai contribuenti interessati entro e non oltre i prossimi venti giorni. Il mese di luglio sarà invece il periodo in cui si potranno ricevere gli importi extra. Tra l’altro, bisogna ricordare che questa stessa scadenza di maggio è valida per coloro che hanno acquisito il requisito dell’età (vale a dire il compimento dei 64 anni) entro il 30 giugno 2010; ovviamente, se si rientra in questo novero occorrerà indicare i redditi presunti nel documento in questione.

Misuratori del fisco: nuove targhette autoadesive per i laboratori

 I misuratori del fisco devono ottemperare ad alcuni specifici obblighi relativi al fatto che i dati che vengono in esso registrati siano inalterabili e inaccessibili: ma uno degli obblighi fiscali che grava su di essi è anche quello tributario, visto che è necessario il sigillo tramite un apposito bollo, il quale è però solitamente costituito da un supporto in piombo. Tale sigillo è, senza dubbio, molto facile per quel che riguarda la sua rimozione, ma presenta anche uno svantaggio non indifferente; si tratta infatti di una sostanza inquinante. Esistono comunque dei sistemi alternativi. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri è proprio intervenuto in questo ambito, fornendo la definitiva approvazione alla targhetta autoadesiva per il sigillo dello stesso misuratore; tra l’altro, ci stiamo riferendo a una alternativa che è valida anche per i laboratori e i fabbricanti abilitati, soprattutto in relazione alle operazioni di verificazione periodica. Bisogna comunque ricordare che le targhette in questione dovranno offrire le stesse garanzie dal punto di vista fiscale, anche circa il requisito della leggibilità.

 

Cassazione: anche un elicottero configura l’evasione fiscale

 Anche quei mezzi di trasporto che sono intestati a una società presente all’estero rappresentano un’evasione dal punto di vista fiscale, nel caso in cui, ovviamente, il contribuente non abbia provveduto a pagare la relativa Imposta sul Valore Aggiunto; il riferimento, in questo caso, va all’amministrazione finanziaria della Svizzera. La decisione in questione deriva da una specifica sentenza della Corte di Cassazione (per la precisione, si tratta della sentenza 16860), la quale è andata a dirimere una controversia sorta tra un imprenditore e un pilota italiani e una società francese che aveva loro venduto un elicottero. Cosa è successo di preciso? Il mezzo di cui stiamo parlando era un’importazione elvetica e doveva essere utilizzato privatamente all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).