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Perdita del sostituto d’imposta

È sempre bene rimanere informati nel campo d’azione burocratico, da quelli che sono i Buoni lavoro INPS 2013/2014 per le prestazioni di lavoro occasionali alle Semplificazioni pubblica amministrazione. Il decreto del fare (Dl 69/2013) prevede la possibilità di poter utilizzare il 730 per il reddito da lavoro dipendente e simili, privo del sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Tuttavia sono esclusi dal Dl 69/2013, appunto il Decreto del fare, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se dalla dichiarazione dei redditi presentata al Caf o ad un consulente del lavoro regolarmente iscritto all’albo (ma anche dai commercialisti ed esperti contabili che tuttavia devono essere abilitati allo svolgimento questa assistenza fiscale) emerge un debito, va trasmessa la delega di un eventuale versamento. Nel caso in cui si consegna F24 compilato al contribuente, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. In entrambi i casi il rimborso sarà eseguito dall’Amministrazione finanziaria. La procedura di cui si è parlato sopra, quella prevista dal Decreto del fare, sarà attuabile solamente alla dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014 anche se già dall’anno corrente sarà possibile, dal 2 al 30 settembre, presentare situazioni particolari che comprendono un credito.

I contribuenti che smarriscono il sostituto d’imposta sono tenuti a:

  • indicare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” posta nel frontespizio del modello 730/2013;
  • nella parte dedicata ai dati del sostituto d’imposta indicare i seguenti dati:
    • Codice fiscale;
    • Denominazione: Decreto legge n. 69/2013 – Agenzia delle entrate
    • Comune: comune, indirizzo e cap.

Per il resto il modello 730 va compilato seguendo le istruzioni ordinarie.

È possibile fare la richiesta, utilizzando l’apposito modello, di rimborso in quello che è il proprio conto comunicando il codice IBAN. Questo modello deve essere presentato dallo stesso contribuente:

  • in via telematica
  • presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate

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