Perdita del sostituto d’imposta

È sempre bene rimanere informati nel campo d’azione burocratico, da quelli che sono i Buoni lavoro INPS 2013/2014 per le prestazioni di lavoro occasionali alle Semplificazioni pubblica amministrazione. Il decreto del fare (Dl 69/2013) prevede la possibilità di poter utilizzare il 730 per il reddito da lavoro dipendente e simili, privo del sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Tuttavia sono esclusi dal Dl 69/2013, appunto il Decreto del fare, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se dalla dichiarazione dei redditi presentata al Caf o ad un consulente del lavoro regolarmente iscritto all’albo (ma anche dai commercialisti ed esperti contabili che tuttavia devono essere abilitati allo svolgimento questa assistenza fiscale) emerge un debito, va trasmessa la delega di un eventuale versamento.

Modello Cud 2010: consegna a lavoratori e pensionati entro l’1 marzo

Il modello Cud 2010, da parte dei sostituti di imposta, deve essere consegnato ai pensionati ed ai lavoratori dipendenti entro la data dell’1 marzo 2010. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate nel mettere in evidenza come la data “classica” sia quella del 28 febbraio; pur tuttavia, siccome il 28 febbraio 2010 cade di domenica, allora la data ultima per la consegna del modello Cud 2010 slitta al primo giorno lavorativo utile, ovverosia proprio all’1 marzo del 2010. Il modello Cud è la certificazione unica relativa ai redditi del lavoratore e del pensionato ed alle ritenute che, a titolo di acconto, il sostituto d’imposta ha provveduto ad effettuare così come prevedono gli obblighi di Legge. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ricorda altresì come il sostituto d’imposta sia obbligato al rilascio del modello Cud sempre entro il 1 marzo del 2010 e comunque entro un termine massimo di dodici giorni dalla richiesta da parte del lavoratore.

Dichiarazione dei redditi: il modello 730 integrativo

Il 30 aprile scorso sono scaduti i termini relativi alla presentazione del modello 730/2009 al sostituto di imposta. Per tutti coloro che si sono avvalsi del datore di lavoro per presentare la dichiarazione dei redditi, e si sono dimenticati magari di chiedere le detrazioni sui farmaci, o sono presenti errori di calcolo e/o di compilazione, c’è ancora tempo per “mettersi in regola” apportando le opportune modifiche e rettifiche al modello. Nello specifico, in caso di errori di calcolo e/o di compilazione il contribuente con tempestività deve rivolgersi all’intermediario o al sostituto di imposta al fine di redigere un “Modello 730 rettificativo” nei tempi utili affinché vengano riconosciuti al lavoratore o al pensionato i conguagli dovuti sul cedolino della pensione o in busta paga. Di conseguenza, tutti coloro che entro la fine dello scorso mese di aprile hanno presentato il modello 730/2009, sono invitati a ricontrollare il tutto e, nel caso in cui emergessero errori di compilazione o di calcolo, procedere di conseguenza.