L’avviso di liquidazione ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto rappresenta un atto che può essere impugnato di fronte al giudice tributario, nel caso si vada ad interpretare in maniera estensiva l’articolo 19 del D.lgs 546/1992, recante “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”. Questa disposizione è ciò che risulta dalle conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione nel pubblicare la sentenza 17202 che risale allo scorso 23 luglio. Questa stessa sentenza si è resa necessaria dopo che un contribuente aveva proposto un ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano contro una cartella esattoriale, in seguito proprio a un avviso di liquidazione; il ricorso alla Cassazione è avvenuto dopo la pronuncia negativa di primo grado, anche perché lo stesso contribuente aveva ravvisato nell’atto elementi della pretesa sostanziale. Il ricorrente riteneva inoltre che l’avviso di liquidazione ai fini Iva poteva essere equiparato solamente a un avviso bonario e quindi dotato della caratteristica della non impugnabilità.