La risoluzione 24/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha chiarito alcuni aspetti fiscali relativi al mondo dell’artigianato: in particolare, sono state messe in luce le modalità di applicazione del bollo sulla cosiddetta Comunicazione Unica. Il modello tributario ComUnica, infatti, prevede il bollo solamente in relazione alla presentazione al registro delle imprese, mentre tale operazione non deve essere effettuata sulle pratiche successive, vale a dire quelle che sono volte all’ottenimento dell’iscrizione all’albo degli artigiani. La pubblicazione del documento già citato in precedenza si è resa necessaria a seguito di uno specifico interpello della Regione Marche. Le conclusioni della risoluzione fiscale sono la diretta conseguenza della lettura del Dpr 642 del 1972, in base al quale l’imposta viene scontata dalle domande, dagli atti e dalle denunce che vengono presentate in via telematica o tramite il supporto informatico. Tra l’altro, altre importanti precisazioni in merito si possono rinvenire nella norma istitutiva della Comunicazione Unica: in effetti, l’articolo 9 prevede che l’imposta di bollo venga fissata in 17,50 euro per quel che concerne le ditte individuali rispetto ai precedenti 42 euro. Dunque, occorre fare dei chiarimenti precisi.