La circolare numero 4 pubblicata quest’anno (precisamente lo scorso mese di aprile) dal Fisco belga ha chiarito alcuni punti molto interessanti relativi alle modalità con cui porre in essere l’esenzione in relazione alle doppie imposizioni; il riferimento più importante è ovviamente il modello Ocse, il quale suggerisce di adottare due varianti, l’esenzione totale oppure quella progressiva, ma esiste anche il cosiddetto metodo del credito d’imposta. Quando si parla di esenzione totale, ci si riferisce a un cittadino che risiede in una nazione contraente e che percepisce dei redditi imponibili in un altro stato contraente; in questo caso, è compito dello Stato di residenza adottare l’esenzione da tassazione di questi specifici patrimoni. Per quel che riguarda invece i dividendi e i canoni, c’è da dire che vale una deduzione fiscale sui redditi, il cui importo sarà pari all’imposta che è stata versata nell’altro stato.