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Natura e trattamento fiscale dei “mestieri musicali”

La galassia delle professioni legate alla musica è molto ampia e variegata: esistono infatti moltissime arti e mestieri in questo senso e una loro catalogazione non è certo agevole. Autori, compositori, interpreti ed esecutori percepiscono i redditi più diversi ed è quindi normale che esista un trattamento fiscale del tutto peculiare, il quale dipende essenzialmente dalla natura dell’attività svolta. Di solito, parlando di lavoro autonomo, si fa riferimento all’articolo 53 del Tuir: si tratta sostanzialmente di una macrocategoria reddituale che può essere assimilata ad altre prestazioni, ragione per cui sono necessarie conoscenze tecniche legate all’attività professionale svolta. In questo caso, il trattamento fiscale si modifica a seconda che la prestazione stessa sia posta in essere da un soggetto che risiede fiscalmente in Italia o meno.

 


Alcune agevolazioni di tipo tributario, inoltre, esistono per i direttori artistici e i collaboratori di cori, bande musicali a livello dilettantistico, ma anche nel caso vi sia una utilizzazione economica di opere d’ingegno; si procede infatti alla determinazione forfetaria del reddito in base alla diffusione della cultura e dell’arte. In ambito musicale, poi, il regime speciale dei contribuenti minimi è diretto ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro da parte degli artisti più giovani. Molto importante è anche l’articolo 67 del Tuir, il quale stabilisce che sono redditi diversi, se non rappresentano redditi di capitale, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori per prestazioni non professionali di bande, cori e filodrammatiche.

 

Infine, un ultimo accenno lo merita la ritenuta fiscale: visto che i compensi musicali rientrano nell’ambito dei redditi diversi, si applica il regime tributario agevolato del Tuir, vale a dire che le società eroganti operano una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (23%) con l’aggiunta delle addizionali regionali e comunali. Questa ritenuta va applicata a titolo d’imposta per la parte imponibile dei redditi sopracitati.