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Le lezioni private di musica sono esenti da Iva

Che cosa prevede nello specifico il Dpr 633 del 1972 (meglio noto come “Decreto Iva”) in merito ai corsi di musica che sono tenuti dagli insegnanti privati? Il riferimento va a quelle lezioni che non contemplano alcun ambito scolastico: un testo fondamentale in questo senso è la nota numero 133 che la Direzione Regionale delle Marche della nostra amministrazione finanziaria ha reso pubblica nell’ormai lontano 2000. Secondo questa disposizione, infatti, dato che l’insegnamento della musica può essere considerato una materia scolastica, quando si ha a che fare con delle lezioni private subentra l’esenzione per quel che concerne l’Imposta sul Valore Aggiunto.

Volendo essere ancora più precisi, l’esenzione fiscale in questione riguarda quelle materie che sono insegnate sia a livello scolastico che universitario. Per questo motivo, bisogna far subentrare l’articolo 10, punto 20 del decreto, il quale parla chiaramente di operazioni esenti da imposta e annovera le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie che sono impartite da insegnanti a titolo personale. In base a un chiarimento di questo tipo, bisogna aggiungere anche altri dettagli a tal proposito: ad esempio, ci si può chiedere quale codice dovrebbe usare l’insegnante per aprire una partita Iva e anche il trattamento previdenziale. In questo caso, l’attività viene soggetta alla gestione separata dell’Inps.

In aggiunta, se si deve far riferimento all’attività svolta e al suo assoggettamento tributario, nel caso delle lezioni private di musica appare ragionevole usare il codice Ateco 85.59.90, il quale identifica gli “Altri servizi di istruzione nca”, utile per l’apertura della partita Iva appunto: in ogni caso, un’analisi più opportuna può essere effettuata andando a controllare tutti gli altri codici della nomenclatura delle attività economiche, i quali sono disponibili direttamente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (il reddito deve essere comunque sostanzioso per non configurare l’attività come una collaborazione occasionale).