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Iva: la fatturazione europea diventa ancora più semplice

Negli ultimi giorni il Consiglio Europeo si è sentito in dovere di introdurre qualche importante modifica alla normativa di riferimento per quel che concerne l’esecuzione degli adempimenti contabili nell’ambito della fatturazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto: l’obiettivo principale in questo senso è quello di rendere tale operazione fiscale il più semplice possibile, riducendo i costi e ricorrendo in larga misura ai servizi telematici, in modo anche da velocizzare i tempi di esecuzione. Le registrazioni sono volte a monitorare in maniera costante gli scambi di beni e servizi tra i vari paesi che fanno parte dell’Unione Europea; non deve stupire, quindi, l’alto grado di dettaglio e la volontà di ricercare la chiarezza estrema. Di quali novità si tratta per la precisione? La direttiva di riferimento è la numero 45 e risale proprio a quest’anno (la data di entrata in vigore è lo scorso 13 luglio), la quale ha arricchito i contenuti di un precedente testo risalente a quattro anni fa sempre sul sistema di fatturazione dell’imposta.


Nel caso in cui i servizi vengano erogati in maniera continuata e per più di un anno, allora vengono ritenute come svolte al termine dell’anno civile: gli esempi in tal senso sono diversi, ma possiamo ricordare quei servizi per i quali l’imposta è dovuta in base all’articolo 196 e che non sono sottoposti ad alcun tipo di acconto o pagamento nell’anno. Inoltre, nell’ipotesi in cui la fattura non venga emessa, allora ci si impegna a ricercare, grazie alla nuova legge, un termine ultimo per il versamento tributario in questione.

Rilevanti sono anche le novità relative alle procedure esemplificate di fatturazione: di cosa si tratta? In pratica, queste procedure contemplano la casistica di fatture inferiori ai cento euro, oppure che vanno al di fuori delle ipotesi del testo normativo; tra l’altro, è sempre necessaria l’autorizzazione nei confronti delle nazioni in riferimento all’emissione di fatture periodiche, senza pregiudicare l’esigibilità dell’Iva.